Madre irrompe a scuola, preleva il figlio senza permesso e litiga con il collaboratore scolastico

Gilda Venezia

Orizzonte Scuola, 26.12.2020.

Per il giudice è interruzione di pubblico servizio, sentenza.

Gilda Venezia

Il caso trattato riguarda quello di una persona che veniva riconosciuta responsabile del delitto di cui all’art.340 cod. pen. per aver cagionato l’interruzione e turbato la regolarità delle lezioni scolastiche . Si tratta di una sentenza che ha suscitato attenzione soprattutto per la condotta che ha portato alla condanna.

Il fatto

Avverso la sentenza di condanna per interruzione di pubblico servizio proponeva ricorso per cassazione a mezzo del difensore, l’imputata, deducendo una serie di violazioni. In particolar modo si contestava la ricostruzione in fatto operata dal giudice – secondo la quale l’accaduto determinava una agitazione tale da indurre ad interrompere le attività didattiche per affacciarsi nel corridoio a vedere cosa succedeva ed affermando che la vicenda è durata circa dieci minuti – non si attaglia ai confini tracciati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al reato contestato che richiede per la sua integrazione una incidenza del comportamento dell’agente sul funzionamento dell’ufficio nel suo complesso, che nella specie ha regolarmente continuato a funzionare

Si realizza un danno all’istituzione scolastica se ci si intrufola a scuola senza autorizzazione

Per la Cassazione penale sentenza con 18 settembre – 9 ottobre 2020, n. 28213 il ricorso è inammissibile. “Il primo motivo è manifestamente infondato, quando non genericamente proposto per ragioni di fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimità. Ritiene il Collegio che il Giudice di merito, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha ritenuto sussistente la realizzazione di un danno al regolare svolgimento dell’attività scolastica essendo incontestato che l’introduzione nella scuola in orario non a ciò previsto, utilizzando una porta secondaria retrostante dell’istituto, prelevando il proprio figlio senza alcuna comunicazione ed autorizzazione, con quel che ne è seguito in termini di aggressione verbale nei confronti della collaboratrice, ha fatto si che si determinasse tra gli alunni e gli insegnanti in generale un’agitazione tale da indurli ad interrompere le attività didattiche ed affacciarsi dalle aule per capire cosa stesse succedendo ed intervenire opportunamente, assieme alla dirigente scolastica”.

Integra il reato di interruzione di pubblico servizio la condotta di chi crea agitazione a scuola

“Il giudizio si pone nell’alveo di legittimità secondo il quale integra il reato di cui all’art.340 cod.pen. la condotta che, pur non determinando l’interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, comporta comunque la compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso (Sez. 6 n. 1334 del 12/12/2018 Ud. (dep. 2019), Carannante, Rv. 274836); integra l’elemento oggettivo del reato previsto dall’art. 340 cod. pen. anche l’interruzione o un mero turbamento nel regolare svolgimento dell’ufficio o del servizio, posto che la fattispecie tutela non solo l’effettivo funzionamento di un ufficio o servizio pubblico, ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento (Sez. 6, n. 46461 del 30/10/2013, Giannotti, Rv. 257452).

L’articolo 340 del codice penale

Per comodità di lettura riportiamo il testo dell’articolo del Codice penale oggetto del caso in questione:

Art. 340.

Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un’interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno.
Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.
I capi promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

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Madre irrompe a scuola, preleva il figlio senza permesso e litiga con il collaboratore scolastico ultima modifica: 2020-12-26T08:17:51+01:00 da
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