Malattia durante le ferie e permessi per lutto dopo tempo dall’evento. Una sentenza

Orizzonte_logo14di Avv. Marco Barone, Orizzonte Scuola,  4.10.2016

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– Il Tribunale di Milano nella stessa sentenza, del 9 settembre 2016, affronta più questioni, che hanno riguardato un contenzioso sorto tra un dipendente ATA ed una scuola.

In merito al rapporto malattia e ferie il Tribunale di Milano si pronuncia in questo modo: ”Deve al riguardo osservarsi che la malattia insorta durante il periodo feriale è idonea a sospenderne il decorso quando essa impedisca al lavoratore il recupero delle energie psicofisiche e risulti, pertanto, incompatibile con la fruizione delle ferie stesse. La valutazione di detta incompatibilità è rimessa al lavoratore, il quale ben può reputare che lo stato di malattia non pregiudichi il godimento delle ferie, escludendone così l’interruzione.”

In merito al periodo di comporto , afferma: “Giova in proposito richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui  “il periodo di comporto per malattia è suscettibile di interruzione per effetto della richiesta del lavoratore di godere del periodo feriale che il datore di lavoro deve concedere anche in costanza di malattia del dipendente. Questi, investito della richiesta di ferie da parte del lavoratore deve tener conto, nell’assumere la relativa decisione, del fondamentale interesse del lavoratore di evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto” (cfr. Cass., 26 ottobre 1999 n. 12031)”.

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Malattia durante le ferie e permessi per lutto dopo tempo dall’evento. Una sentenza ultima modifica: 2016-10-04T16:39:25+02:00 da
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