Malattia precari: supplenze covid e supplenze fino a giugno e 31 agosto

di Francesco Pititto, InfoDocenti.it, 3.1.2021.

Gilda Venezia

Le assenze per malattia sono regolamentate dal CCNL.

Supplenti con contratto annuale fino al 30 giungo o al 31 agosto

Secondo lo stesso CCNL la persona interessata “assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico“. Inoltre viene definito che , per ogni anno scolastico al docente precario spettano:

  •         un mese retribuito al 100%
  •         due mesi retribuiti al 50%

Per periodi superiori per il docente è prevista la conservazione del posto di lavoro senza compenso economico.

Precari con contratti brevi

Per i docenti che hanno stipulato un contratto breve , in caso di malattia e per i primi 30 giorni , è prevista una retribuzione pari al 50%.

Se l’assenza per malattia supera i 30 giorni si interrompe il contratto .

Supplenze Covid

La supplenza Covid normativamente è considerata una supplenza breve o temporanea (anche se termina alla fine dell’anno scolastico). Ne consegue che è prevista per i primi 30 giorni una retribuzione al 50%. Allo stesso modo superati i 30 giorni è prevista l’interruzione del contratto.

La malattia per Covid , l’attesa per il tampone , l’isolamento fiduciario e la quarantena rientrano nei calcoli del periodo di comporto?

Essendo i casi sopraccitati equiparati al ricovero ospedaliero, non rientrano nel calcolo del periodo di comporto.

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Malattia precari: supplenze covid e supplenze fino a giugno e 31 agosto ultima modifica: 2021-01-03T15:50:35+01:00 da
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