Maturità 2023, quando un commissario può assentarsi

di Lara Sardi, Scuola in Forma, 3.6.2023.

In quali casi? Come sostituirlo?

Gilda Venezia

Già da alcuni giorni i vari Uffici scolastici di competenza stanno pubblicando sul sito di Istanze Online gli elenchi dei commissari esterni per gli esami di maturità 2023: si partirà martedì 21 giugno con lo scritto di italiano, per poi proseguire il 22 giugno con la seconda prova, il 27 giugno con la terza prova scritta, e infine con gli orali in base al calendario stabilito dalle scuole. Come sappiamo, le commissioni di esame sono formate da un presidente esterno, da tre membri interni e da tre commissari esterni: un docente può assentarsi? Cosa succede in questo caso?

Cosa prevede la norma nel caso di assenza di un commissario agli esami di maturità 2023

Per rispondere a queste domande occorre fare riferimento all’Ordinanza ministeriale n. 45 del 9 marzo scorso, in cui si danno indicazioni in merito agli esami di maturità 2023: l’art 13, comma 1, premette e sottolinea che “La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola”.

Nei comma successivi chiarisce cosa avviene nel caso in cui un membro, sia interno che esterno, si trova nella condizione di doversi assentare: “Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi documentati e accertati. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal dirigente/coordinatore nel caso dei membri interni, dall’USR nel caso dei presidenti e dei membri esterni. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2023, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte”.

Indicazioni in merito ad assenze per gli scritti e l’orale

Nei comma successivi, il suddetto articolo fornisce indicazioni nel caso in cui l’assenza di uno dei membri delle commissioni alla maturità 2023 è solo temporanea: in relazione alla correzione delle prove scritte, “in caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore a un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d’esame, sempre che sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e almeno dei commissari della prima e della seconda prova scritta e, nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area”.

Relativamente allo svolgimento dell’esame orale, invece, “nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso. In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame”. Si forniscono chiarimenti anche nel caso di assenza del presidente: se questa non supera un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. Tuttavia, al posto del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto. Infine, l’articolo sottolinea e rimarca che “L’assenza temporanea dei componenti la commissione deve riferirsi a casi di legittimo impedimento documentati e accertati”.

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Maturità 2023, quando un commissario può assentarsi ultima modifica: 2023-06-04T07:29:21+02:00 da

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