di Paolo Pizzo, Orizzonte Scuola, 7.3.2016
Analizziamo la sezione III TITOLI GENERALI della tabella di valutazione titoli allegata al CCNI 2016.
Tra i TITOLI GENERALI sono previsti i seguenti:
LETTERA A): SUPERAMENTO DI PUBBLICO CONCORSO PER ESAMI RELATIVO AL RUOLO DI APPARTENENZA O A RUOLI DI LIVELLO PARI O SUPERIORE A QUELLO DI APPARTENENZA
PUNTI 12
Per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza vengono attribuiti 12 PUNTI.
Può essere valutato solo un pubblico concorso.
La valutazione è prevista per i concorsi ordinari che hanno determinato l’immissione in ruolo (concorso a cattedra), mentre sono esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione, o i corsi Ssis.
I concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell’ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica;
analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati.
I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.
I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.
LETTERA B): DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITO IN CORSI POST-LAUREA
PUNTI 5
Per ogni diploma di specializzazione conseguito vengono attribuiti 5 punti. È valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso e il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea.
Vengono valutati i corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 – 1°comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509.
Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).
Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SISS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio.
LETTERA C): DIPLOMA UNIVERSITARIO CONSEGUITO OLTRE AL TITOLO DI STUDIO NECESSARIO PER L’ACCESSO AL RUOLO DI APPARTENENZA
3 PUNTI
Per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza vengono attribuiti 3 punti.
Il punteggio spetta per il titolo AGGIUNTIVO a quello necessario per l’accesso al ruolo d’appartenenza
Vengono valutati:
- il diploma accademico di primo livello
- la laurea di primo livello o laurea breve
- Il diploma dell’Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)
LETTERA D): CORSO DI PERFEZIONAMENTO E/O MASTER DI DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO
1 PUNTO per ogni corso di perfezionamento e per ogni master di 1° o di 2° livello.
È valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici e il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.
Vengono valutati i corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, così come previsti dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni e i master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente.
Si precisa, inoltre, che i corsi tenuti a decorrere dall’anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.
LETTERA E): DIPLOMA DI LAUREA CONSEGUITO OLTRE AL TITOLO DI STUDIO ATTUALMENTE NECESSARIO PER L’ACCESSO AL RUOLO DI APPARTENENZA
5 PUNTI per ogni diploma di laurea
Il punteggio spetta per il titolo AGGIUNTIVO a quello necessario per l’accesso al ruolo d’appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto.
Vengono valutati:
- il diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie),
- il diploma di laurea magistrale (specialistica),
- il diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 – L. n. 228/2012)
Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).
La laurea triennale o di I livello che consente l’accesso alla laurea specialistica o magistralenon dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime.
Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza.
Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza;
ai docenti in ruolo nella scuola dell’infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-primaria, titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola dell’infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza.
Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:
- ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza;
- ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ai fini
dell’accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006
LETTERA F): DOTTORATO DI RICERCA
5 PUNTI
Per il conseguimento del titolo di “dottorato di ricerca” vengono attribuiti 5 punti.
In presenza di più di un titolo, ne viene valutato solo uno.
LETTERA G): FREQUENZA DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO DI FORMAZIONE LINGUISTICA
1 PUNTO per la frequenza del corso di formazione linguistica. Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico
Viene valutata, esclusivamente per la scuola primaria, la frequenza del corso di aggiornamento e formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell’università.
LETTERA H): PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI STATO
1 PUNTO per ogni partecipazione agli Esami di Stato
Valido SOLO per gli aa.ss. 1998/99 – 1999/2000 e 2000/2001 in base alla legge n.425 del 10/12/97 e al DPR 23/7/1998 n.323.
Viene valutata la partecipazione ai nuovi Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in qualità di presidente di commissione o di commissario interno o di commissario esterno o come docente di sostegno all’alunno portatore di handicap che svolge l’esame.
LETTERA I): CLIL DI CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN LINGUA STRANIERA DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE N. 6 DEL 16 APRILE 2012 RILASCIATO DA STRUTTURE UNIVERSITARIE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 3 DEL D.M. DEL 30 SETTEMBRE 2011.
1 PUNTO
NB: il certificato viene rilasciato solo a chi
- è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2)
- ha frequentato il corso metodologico
- sostenuto la prova finale.
LETTERA L): CLIL PER I DOCENTI NON IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE DI LIVELLO C1, MA CHE AVENDO SVOLTO LA PARTE METODOLOGICA PRESSO LE STRUTTURE UNIVERSITARIE, SONO IN POSSESSO DI UN ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO.
0,5 PUNTI
In questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l’esame finale
NOTA BENE
i titoli relativi a B) C), D), E), F), G), H) I) L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di
PUNTI 10
Mobilità 2016: quali titoli generali vengono valutati nelle domande di trasferimento? ultima modifica: 2016-03-08T05:04:57+01:00 da