di Giovanna Onnis Orizzonte Scuola, 28.10.2015.
La mobilità per l’anno scolastico 2016/17, così come prevista, ma non chiarita, nella Legge 107, ha creato nei docenti numerosi dubbi, interrogativi e incertezze.
Se per una parte di questi interrogativi è possibile formulare ipotesi più o meno attendibili, il nodo più difficile da sciogliere, anzi possiamo dire impossibile da sciogliere con le sole informazioni a disposizione fornite dalla Legge 107 (informazioni praticamente inesistenti), è quello che riguarda le preferenze territoriali che possono essere espresse nella domanda di mobilità:
- Quante?
- Quali?
- Come?
Prima di ipotizzare quali potrebbero essere le possibili soluzioni al problema è necessario premettere e ricordare cosa prevede la Buona scuola e come i due commi che affrontano l’argomento “Mobilità”, il comma 73 e il comma 108, sottolineano importanti e sostanziali distinzioni tra i docenti, relativamente alle richieste che possono essere presentate nella domanda di mobilità, distinzioni che chiaramente condizioneranno le scelte nelle preferenze territoriali .
In base al comma 73 dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali, coinvolgendo, tutti i docenti tranne coloro che risultano immessi in ruolo nelle fase 0 e nella fase A:
“Al personale docente assunto nell’anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e’ assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 e’ assegnato agli ambiti territoriali. Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.”
Quindi gli unici docenti che nella domanda di mobilità potranno esprimere preferenze specifiche su scuole e non dovranno chiedere ambiti territoriali saranno i neo-immessi in fase 0 e in fase A e, nel loro caso, la domanda sarà per l’assegnazione della sede definitiva.
Per tutti gli altri docenti le preferenze dovranno essere sugli ambiti territoriali.
Fino a qui sembrerebbe tutto abbastanza semplice se non per la tempistica relativa alla definizione degli ambiti che risulta non compatibile con la tempistica solita per la presentazione della domanda di mobilità.
Fino al corrente anno scolastico, infatti, i docenti hanno sempre presentato domanda di trasferimento e/ passaggio nel periodo febbraio/marzo, quindi decisamente prima del termine previsto per la definizione degli ambiti che, in base al comma 66, risulta essere “Entro il 30 giugno 2016”.
Supponendo che questi problemi di incongruenza temporale vengano risolti dal MIUR, anticipando la definizione degli ambiti o posticipando i termini soliti per la presentazione della domanda di mobilità, rimangono ancora delle questioni insolute che differenziano ulteriormente i docente in relazione alle preferenze territoriali a livello di Province.
Infatti un’altra distinzione fra i docenti che chiederanno mobilità per l’a.s. 2016/17 viene fatta dal comma 108 in relazione alla mobilità straordinaria alla quale non tutti i docenti possono accedere:
“ Per l’anno scolastico 2016/2017 e’ avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale.”
Quindi i docenti coinvolti nella mobilità straordinaria per l’a.s. 2016/17 saranno coloro che risultano immessi in ruolo entro l’a.s. 2014/15 e i docenti neo-immessi nella fase B e C.
Rimangono esclusi i docenti neo-immessi in fase 0 e in fase A per i quali rimane valido il vincolo triennale di permanenza nella Provincia di immissione in ruolo e potranno, conseguentemente, presentare solo domanda di mobilità provinciale
A questo punto, considerando le differenze evidenziate così come sono previste nella legge 107, per valutare le possibili preferenze territoriali esprimibili nella domanda di mobilità dai docenti, è necessario effettuare delle distinzioni e analizzare le diverse situazioni separatamente. Questo per poter fare ipotesi che siano il più possibile attendibili e più vicine alle reali soluzioni che verranno disposte a livello ministeriale.
A tal fine si ritiene utile prendere in considerazione quattro situazioni distintamente:
- docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015
- docenti soprannumerari
- docenti neo-immessi (a.s. 2015/16) nella fase 0 e nella fase A
- docenti neo-immessi (a.s. 2015/16) nella fase B e nella fase C
Docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015
Questa categoria di docenti rientra nella mobilità straordinaria e viene coinvolta negli ambiti territoriali.
Questi docenti potranno presentare, quindi, domanda di mobilità volontaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale .
Ipotizzando che il MIUR risolva il problema dell’incongruenza temporale tra scadenza dei termini per la presentazione della domanda e scadenza per la definizione degli ambiti territoriali, i quesiti che si pongono in relazione alle preferenze territoriali sono i seguenti:
- Quanti ambiti territoriali potranno essere richiesti?
- Quante province?
- Quanti ambiti per ogni provincia richiesta?
In base alle regole sulla mobilità seguite fino al corrente anno scolastico, questi docenti che presentano domanda di mobilità volontaria, se non ci sarà nessuna disponibilità nelle preferenze espresse sia in ambito provinciale che interprovinciale, non subiranno una mobilità d’ufficio negli ambiti, ma manterranno invariata la loro titolarità senza ottenere trasferimento.
Non è pensabile infatti che possa essere disposto diversamente in sede di contrattazione nazionale sulla mobilità
Docenti soprannumerari
I docenti soprannumerari verranno subito coinvolti negli ambiti territoriali così come prevede il comma 73: “Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 e’ assegnato agli ambiti territoriali” e dovranno conseguentemente esprimere, nella domanda di mobilità, preferenze sugli ambiti e non su specifiche scuole.
Per questi docenti sorgono diversi problemi con un grande punto interrogativo:
1 – Rimarrà valido, per loro, il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità come recita la norma vigente (CCNI 2015/16) che stabilisce nell’art.7 una precedenza con priorità per il rientro nella scuola (comma 1 punto II) o nel comune (comma 1 punto IV) per un ottennio?
2 – Nel caso in cui il docente soprannumerario non possa essere accontentato in nessuna delle preferenze espresse sugli ambiti territoriali della provincia di titolarità, potrà essere trasferito d’ufficio in un ambito territoriale di un’altra provincia non richiesta?
Questo dubbio preoccupa giustamente i docenti che rischiano l’esubero in quanto fino al corrente anno scolastico la mobilità d’ufficio ha sempre interessato solo ed esclusivamente la provincia di titolarità, non è mai esistita infatti la mobilità interprovinciale d’ufficio.
Sarà così anche per l’a.s. 2016/17?
Sarebbe auspicabile un chiarimento in positivo da parte del MIUR , chiarimento che possa rassicurare i docenti che rischiano l’esubero dimostrando l’infondatezza dei loro timori.
Docenti neo-immessi (a.s. 2015/16) nella fase 0 e nella fase A
Questi docenti, essendo neo-immessi nel corrente anno scolastico 2015/16, sono su sede provvisoria e per l’assegnazione della sede definitiva dovranno necessariamente fare domanda di trasferimento per l’a.s. 2016/17, altrimenti sarà l’Ufficio Scolastico a stabilire la loro destinazione.
Per loro non si prevede un coinvolgimento negli ambiti territoriali e non risultano inseriti nel piano di mobilità straordinaria, per cui potranno esprimere preferenze specifiche per scuole ubicate esclusivamente nella provincia di immissione in ruolo dove risultano avere la titolarità.
Per loro, quindi, risulta confermata la provincia di immissione in ruolo come provincia di titolarità
Gli interrogativi che interessano questi docenti sono i seguenti:
1 – Se non fosse possibile accontentarli nelle preferenze espresse come sarà gestita per loro la mobilità d’ufficio?
2 – Quali regole dovranno essere seguite?
3 – In caso di mobilità d’ufficio, si continuerà a parlare di titolarità in una scuola assegnata d’ufficio o si dovrà parlare anche per loro di ambiti territoriali?
Docenti neo-immessi (a.s. 2015/16) nella fase B e nella fase C
Questi docenti, anche loro neo-immessi nel corrente anno scolastico 2015/16, sono su sede provvisoria e per l’assegnazione della sede definitiva dovranno necessariamente fare domanda di trasferimento per l’a.s. 2016/17. Per loro si prevede un coinvolgimento negli ambiti territoriali e risultano inseriti nel piano di mobilità straordinaria, per cui potranno esprimere preferenze per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale. ( con il distinguo per immessi in ruolo da GM)
Questi docenti, quindi, potranno essere trasferiti (a domanda o d’ufficio) in un ambito territoriale appartenente ad una Provincia diversa da quella di immissione in ruolo.
Per loro si presenta una situazione più ingarbugliata e per ora abbastanza enigmatica.
Dovranno scegliere prima la provincia nella quale avere l’assegnazione della sede definitiva per esprimere solo successivamente preferenze sugli ambiti territoriali della Provincia di titolarità assegnata?
Se così fosse, dovranno presentare due domande distinte con diversa tempistica?
Gli interrogativi e le domande senza risposta sono, quindi, veramente troppe e le risposte dovranno essere date in modo chiaro per non determinare fraintendimenti ed errori da parte dei docenti che presenteranno domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17.
Il MIUR dovrà fornire chiarimenti e delucidazioni doverose, puntuali e precise ai docenti coinvolti che hanno il diritto di poter esprimere le loro preferenze in modo consapevole e con cognizione di causa