Mobilità 2023-2024, il punteggio relativo al ricongiungimento
non scatta in modo automatico con i codici sintetici della provincia e del distretto intercomunale.
Una nostra lettrice ci chiede se il punteggio di ricongiungimento scatta in modo automatico indicando come preferenza il codice sintetico della provincia o del distretto intercomunale che contiene anche il comune di ricongiungimento.
Codici sintetici e ricongiungimento
Per il riconoscimento del punteggio di 6 punti per il ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai
genitori o ai figli, è necessario esprimere il codice sintetico del comune di residenza del familiare a cui il docente vuole ricongiungersi o delle singole scuole ubicate nel comune suddetto.
L’indicazione di preferenza sintetica per la provincia o per il distretto intercomunale, pur comprendendo il comune di ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge, o alla famiglia, non dà luogo automaticamente al punteggio suppletivo.
Tale punteggio è attribuito soltanto se l’aspirante ha indicato anche nella sezione I – preferenze
- il codice del comune di ricongiungimento o riavvicinamento o di una singola istituzione scolastica ubicata nello stesso.
Residenza dei familiari
Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione
dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa; dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza.
Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l’assistenza dei familiari spetta per le scuole del comune.
Il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune ove si registra l’esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente o sedi di organico) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, oppure per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare.