Mobilità docenti soprannumerari, quando la notifica ufficiale? Quando devo presentare domanda?

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di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola,  28.4.2016

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– In seguito alla pubblicazione delle graduatorie interne di istituto e alla notifica, alle scuole, da parte degli Uffici Scolastici Provinciali, della dotazione organica per il prossimo anno scolastico 2016/17, i dirigenti scolastici, nel caso di contrazione in organico e conseguenti esuberi, provvederanno a notificare ufficialmente ai docenti interessati la loro posizione di soprannumerari età.

Quali criteri devono essere seguiti per dichiarare un docente soprannumerario?

Come chiarisce il CCNI 2016/17, l’unico criterio è rappresentato dalla posizione occupata dai docenti nella graduatoria interna e risulterà in esubero il docente che occupa l’ultima posizione.

Per la formulazione della graduatoria interna vengono seguite le stesse regole per tutti gli ordini e gradi di istruzione, in sintonia con quanto prevede, per l’attribuzione del punteggio, la tabella di valutazione allegata al CCNI per le parti relative al trasferimento d’ufficio e alla conseguente individuazione dei docenti soprannumerari.

La predisposizione della graduatoria interna e l’eventuale esclusione dei docenti che possiedono i requisiti previsti dalla normativa, sono argomenti ampiamente affrontati da OrizzonteScuola e per i quali si rimanda agli specifici articoli e guide già pubblicate

L’individuazione dei docenti soprannumerari nei diversi ordini e gradi di istruzione dovrà seguire i criteri esplicitamente previsti nel CCNI dall’art.20 e dall’art.23.

Nell’art.20 vengono disciplinate le modalità per individuare i perdenti posto nella scuola dell’Infanzia e Primaria. In base al comma 1 del succitato articolo “L’individuazione dei soprannumerari viene effettuata nei confronti dei docenti titolari sui posti dell’organico di circolo, su posti speciali, su posti di sostegno, su posti di ruolo speciale in scuole speciali e, limitatamente alla scuola primaria, su posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta della scuola primaria attivati presso i centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263”

Nell’individuazione dei soprannumerari, inoltre, si procede distintamente per le diverse tipologie di posto esistenti nella scuola, fatta eccezione per i posti dell’organico di circolo. Quindi, come prevede il comma 2,

la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto”

Utili chiarimenti vengono forniti, nel comma citato, per gli insegnanti di sostegno della scuola dell’Infanzia e Primaria, per i quali si stabilisce quanto segue:

Per i posti di sostegno l’individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B) minorati dell’udito; C) minorati psicofisici. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell’ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d’ufficio con precedenza al trasferimento su tale posto

Nel comma 3, come già evidenziato da OrizzonteScuola, vengono forniti chiarimenti per gli insegnanti della scuola Primaria relativamente all’insegnamento su posto comune e lingua inglese:

Nell’organico della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l’organico stesso (posto comune, lingua inglese). Il personale in soprannumero per l’insegnamento della lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull’organico dell’istituto. A tal fine l’ufficio territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per l’inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell’organico i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l’insegnamento della lingua inglese. Il personale docente interessato a rientrare su posto lingua inglese nel corso dei movimenti presenta domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità”

Nell’art.22 vengono disciplinate le modalità per individuare i perdenti posto nella scuola Secondaria di I e II grado. E’ importante precisare che non si procede all’individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l’orario con 18 ore settimanali d’insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento, quindi, anche mediante la costituzione di Cattedre Orario Esterne. Si procede, quindi, alla notificazione dell’esubero nei confronti dei docenti che, rispetto all’organico di diritto determinato per l’anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi, risultano in soprannumero.

Come stabilisce il comma 1, “Ai fini dell’identificazione dei docenti in soprannumero sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui alla tabella di valutazione allegata al contratto collettivo decentrato

nazionale concernente la mobilità del personale della scuola, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio”

Per ogni istituzione scolastica l’individuazione dei docenti soprannumerari viene effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento indicati per ciascun tipo di scuola.

Un’utile precisazione viene fornita per gli insegnanti di sostegno, per i quali, nello stesso comma 1 si stabilisce che “relativamente ai posti di insegnamento costituiti nella scuola secondaria di I grado con attività di sostegno, l’individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B) minorati dell’udito; C) minorati psicofisici. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell’ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d’ufficio con precedenza al trasferimento su tale posto”

I dirigenti scolastici, in seguito all’individuazione dei docenti soprannumerari, sulla base della nuova tabella organica valida per l’a.s. 2016/17 e della graduatoria interna aggiornata con eventuali titoli acquisiti dai docenti entro la data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento, dovranno notificare l’esubero agli interessati per consentire loro di presentare o ripresentare domanda di trasferimento entro i termini stabiliti dalla normativa e anche oltre la scadenza per la presentazione della domanda sui Istanze online

http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-scuola-docenti-fase-domanda-oltre-termini-quali-categorie-docenti-potranno-presentarla

Le disposizioni normative sono indicate nel CCNI 2016/17, negli articoli 20 e 21 per la scuola dell’Infanzia e Primaria e negli articoli 22 e 23 per la scuola Secondaria di I e II grado.

Nell’art.20 comma 5 viene stabilito che “I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie di istituto, devono notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d’ufficio. I docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto”

Nell’art.22 comma 4, per i docenti della scuola Secondaria di I e II grado, viene stabilito che “I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie interne, devono notificare

per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d’ufficio”

I docenti che sono venuti a trovarsi in posizione soprannumeraria compilano, ai fini del trasferimento di cui sopra, il modulo domanda allegato all’O.M. sulla mobilità, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa, come esplicitamente disposto dal comma 10 dello stesso art.22:

Qualora, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento, emergano nuove posizioni di soprannumero con riferimento alle dotazioni organiche determinate per l’anno scolastico cui le operazioni si riferiscono, l’ufficio territorialmente competente invita i dirigenti scolastici delle scuole ed istituti interessati ad indicare i docenti in soprannumero secondo le graduatorie di cui al comma 3, formulate sulla base della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che devono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. I dirigenti scolastici affiggono all’albo la comunicazione dell’ufficio territorialmente competente contenente l’indicazione della nuova dotazione organica e notificano agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti medesimi, che saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento e/o dipassaggio allegati all’O.M. sulla mobilità. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l’eventuale nuova domanda, inviata a norma del presente comma, sostituisce integralmente quella precedente; l’interessato potrà, altresì, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza. Ovviamente, la proroga dei termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto. I dirigenti scolastici invieranno immediatamente all’ufficio territorialmente competente i moduli-domanda dei docenti individuati come soprannumerari, insieme alle relative graduatorie ed agli eventuali reclami

Nei diversi ordini e gradi di istruzione, l’insegnante dichiarato soprannumerario può effettuare scelte differenti decidendo di :

1- presentare domanda di trasferimento volontaria

2- presentare domanda di trasferimento condizionata

3- non presentare domanda di trasferimento

Nei primi due casi il modulo di domanda deve essere compilato integralmente in forma cartacea.

Nel terzo caso, se l’insegnante individuato come perdente posto decide di non presentare domanda di trasferimento, sia condizionata che volontaria, con la consapevolezza che sarà sicuramente trasferito d’ufficio, dovrà compilare in ogni caso il modulo domanda nelle sole sezioni interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettante come perdente posto sulla base della graduatoria interna di istituto. Qualora il docente non presenti il suddetto modello, sarà il dirigente scolastico a comunicare tutti i dati di cui sopra all’ufficio territorialmente competente.

Non si procederà al trasferimento d’ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.

Mobilità docenti soprannumerari, quando la notifica ufficiale? Quando devo presentare domanda? ultima modifica: 2016-04-28T08:02:47+02:00 da
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