di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola, 4.4.2017
– In fase di predisposizione delle graduatorie interne di istituto e in fase di analisi delle domande di mobilità, potrebbero essere commessi degli errori di valutazione che determinerebbero una penalizzazione per i docenti coinvolti in relazione al punteggio spettante.
Le regole da seguire nel caso di errori, vengono stabilite chiaramente nell’art.17 dell’ipotesi di CCNI sulla mobilità 2017/18.
Nel comma 1 del succitato articolo si stabilisce che in caso di errori nelle graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente, nonché in presenza di una errata valutazione delle domande, in relazione all’attribuzione del punteggio, al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall’OM.
Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
Sulle controversie riguardanti la mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati, come stabilisce il comma 2, possono mettere in atto le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda. In caso di conciliazioni relative a trasferimenti verso province di diversa regione, l’Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell’Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell’esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile.
Ulteriore e importante chiarimento viene fornito dal comma 3 dove si chiarisce che l’accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell’amministrazione. L’esito del movimento viene notificato a ciascun docente compresi quanti non hanno ottenuto il trasferimento.
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