Il ministero dell’istruzione anticipa la riforma e bypassa quanto
prevede il contratto. Trasferimenti sbagliati per gli insegnanti DOP
di Carlo Forte, ItaliaOggi 23.6.2015.
Il ministero dell’istruzione ha sbagliato anche i trasferimenti dei docenti in esubero della secondaria di II grado. È quanto si evince dalla consultazione degli esiti della mobilità a domanda degli insegnanti delle scuole superiori. Che sono stati resi noti dall’amministrazione scolastica il 16 giugno scorso. Fidando sull’approvazione del disegno di legge sulla scuola, che sembra essere destinato a slittare di un anno, l’amministrazione ha omesso di applicare le disposizioni contrattuali sulla cosiddetta dotazione organica provinciale (Dop): una graduatoria di docenti di ruolo, in esubero sull’organico di diritto, che vengono ricollocati in organico di fatto tramite le utilizzazioni. E anziché trasferire d’ufficio gli ultimi in graduatoria, come prevede il contratto, il dicastero di viale Trastevere ha prima trasferito tutti i docenti della Dop, direttamente sul codice della provincia, e poi ha assoggettato al trasferimento d’ufficio i docenti con più punti anziché gli ultimi. Come se si trattasse dei di neoimmessi in ruolo.
Secondo quanto risulta a Italia Oggi, l’operazione sarebbe stata effettuata per anticipare gli adempimenti di attuazione della riforma. Per evitare di farsi trovare impreparati. Resta il fatto, però, che la riforma non è ancora entrata in vigore. E con ogni probabilità non entrerà in vigore prima di un anno. Nel frattempo la normativa di riferimento è ancora quella contenuta nel contratto sulla mobilità. In buona sostanza, dunque, l’anticipo della riforma, già di per sé non legittimo (anche se la riforma fosse stata approvata in tempi brevi) lo è ancora di più adesso che il governo ha deciso di rallentare la marcia. Tanto più che, comunque vadano le cose, ormai non si fa più in tempo a partire con le novità già dal 1° settembre. Resta il fatto, però, che i trasferimenti d’ufficio dei docenti della Dop delle secondarie di I e II grado sono sbagliati. E per evitare l’insorgenza dell’ennesimo contenzioso seriale, con sicura soccombenza dell’amministrazione, il ministero, usando il cosiddetto potere di autotutela, dovrebbe avere tutto l’interesse a rimettere le cose a posto. La mancata applicazione della disciplina sul trattamento degli esuberi determina infatti l’insorgenza di due situazioni lesive, tutelabili in giudizio.
La prima è quella dei trasferiti d’ufficio che si trovano ai vertici delle graduatorie Dop. E la seconda è quella degli ultimi, che sono stati esclusi dal trasferimento d’ufficio per errore. I primi in graduatoria avrebbero avuto diritto a rimanere nella dotazione organica provinciale (la Dop). E grazie a questa particolare situazione giuridica, avrebbero avuto titolo a giovarsi della disciplina delle utilizzazioni così come ridefinita dall’articolo 14, comma 17 del decreto legge 95/2012. Che consente ai titolari sulla Dop di vantare il diritto ad essere ricollocati anche sulla base del mero titolo di studio. Va detto subito che si tratta di un’ipotesi residuale, che può concretizzarsi solo se l’interessato non può essere utilizzato nella propria classe di concorso oppure in altre classi di concorso per le quali possieda l’abilitazione. Ma costituisce comunque un vantaggio rispetto ai docenti che non versano in tale situazione. In molti casi ha consentito la piena ricollocazione su altre classi di concorso, mentre, prima dell’avvento del decreto legge 95/2012, gli interessati erano spesso costretti ad essere utilizzati su spezzoni e, per le restanti ore, a fare da tappabuchi per sostituire i colleghi assenti.
La mancata permanenza sulla Dop, dei primi in graduatoria, dunque, lede gli interessi di questa particolare categoria di docenti, che si vedranno precludere la possibilità di essere utilizzati sulle classi di concorso per le quali possiedono il titolo di studio, ma non l’abilitazione. La seconda situazione potenzialmente lesiva è quella degli ultimi in graduatoria. E cioè dei docenti che avrebbero avuto diritto al trasferimento d’ufficio e, invece, sono rimasti nella Dop. Anzi, sono stati trasferiti d’ufficio sul codice della provincia. Il mancato trasferimento d’ufficio su sede non solo comporta la lesione del diritto in sé, ma rischia di avere conseguenze su tutta la vita lavorativa degli interessati. Il disegno di legge sulla scuola, infatti, prevede che i docenti che non chiederanno di essere trasferiti non saranno collocata negli albi. E manterranno il diritto alla titolarità della sede in cui prestano servizio anche dopo l’entrata in vigore della riforma.
Mobilità ko pure alle superiori ultima modifica: 2015-06-23T07:32:32+02:00 da