di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 28.10.2018
Contratto mobilità, preferenze saranno più di 5
Con il contratto mobilità 2017/2018, prorogato anche per il 2018/2019, era prevista una domanda di mobilità territoriale provinciale e interprovinciale, da presentare online su un modello unico, in cui si potevano esprimere, per la scuola dell’infanzia, primaria e per la scuola secondaria di I e II grado, fino ad un massimo di 15 preferenze.
Ai sensi dell’art.6, comma 1, del CCNI dell’11 aprile 2017, ciascun docente potrà esprimere con un’unica domanda fino a quindici preferenze di cui al massimo cinque scuole, sia di ambiti diversi che del proprio ambito, sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale, in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici delle province.
In buona sostanza le preferenze esprimibili per la mobilità dei docenti, al momento attuale, sono le scuole, gli ambiti territoriali e le province. Per quanto previsto nel comma 5 del suddetto art.6 del CCNI mobilità, vige la regola dell’ordine delle preferenze espresse nel modello di domanda, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola, il docente soddisfatto nella preferenza su ambito acquisisce la titolarità su ambito, in caso di preferenza sintetica per provincia il docente che ottiene la mobilità è assegnato in titolarità su ambito territoriale secondo la catena di prossimità tra gli ambiti della stessa provincia.
Con il nuovo contratto della mobilità, che riguarderà il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, le regole cambieranno radicalmente. Molto probabile che verrà cancellato il limite massimo delle preferenze su 5 scuole, consentendo così di potere esprimere, nel modello di domanda di trasferimento, più di 5 preferenze su scuola. Verrà abolita, molto presumibilmente, la titolarità su ambito dei docenti che avranno tutti una titolarità su scuola.
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Tipologia preferenze e domanda su modello unico
Tra i cambiamenti radicali del nuovo contratto di mobilità, oltre il fatto che le norme resteranno valide per un triennio, ci potrebbe essere l’abolizione dei codici di ambito territoriale e la contestuale reintroduzione dei codici sintetici dei comuni e distretti, oltre naturalmente, per la mobilità interprovinciale, i codici delle province.
Dovrebbe restare invece la presentazione della domanda di trasferimento su il modello unico che prevede sia la richiesta di scuole, comuni e distretti della provincia di titolarità, sia la richiesta delle medesime tipologie di preferenze per altre province. Non dovrebbe cambiare il numero delle 15 preferenze. Restano su modelli distinti le domande di passaggio di ruolo e di cattedra.
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