Mobilità straordinaria 2016/17: il caso dei neoassunti da graduatorie concorso 2012

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Orizzonte Scuola, 26.10.2015.  

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La seconda fase della mobilità straordinaria attesa per il 2016/17 riguarderà i neoassunti nell’a.s. 2015/16, con alcuni distinguo finora non messi in evidenza.

Il comma 108 della legge 107/2015 afferma:

“Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale.
Limitatamente all’anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell’autonomia disponibili e autorizzati.”

A noi interessa il primo paragrafo, dal momento che il secondo è già stato espletato durante le operazioni dell’estate 2015 nell’ambito delle assegnazioni provvisorie interprovinciali.

Si tratta di una maxi operazione di mobilità, a livello nazionale (e su ambiti territoriali.Leggi qui per capire cosa significa assegnazione su ambito territoriale) ma che, stando a quanto afferma questo paragrafo della legge, interessa i neossunti di cui al comma 96, lettera b), ossia ” b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell’ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.”

Nessun accenno al comma 96 lettera a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

Riepilogando, tra le tante distrazioni, la legge 107/2015, disciplina unicamente la mobilità per gli assunti nelle fasi disciplinate dall’art. 399 del Testo Unico e per quanto riguarda le fase straordinaria delle immissioni in ruolo, solo per i docenti delle graduatorie.

Di conseguenza, è opinione comune che i neoassunti nelle fasi B e C da GM concorso 2012 non siano interessati dalla mobilità a livello nazionale, ma solo nella provincia di assunzione (come ogni provvedimento, potrebbe non essere gradito a chi verrà assunto in provincia diversa dalla propria), ma anche a dare per buona questa considerazione, rimarrebbe da capire se la mobilità potrebbe avvenire su sede o su ambito territoriale. Un particolare trascurato dalla legge, anche se la risposta potrebbe essere sottintesa.

Il CCNI sulla mobilità dovrà fornire parecchie risposte. Primo incontro previsto al Miur il 4 novembre

Mobilità straordinaria 2016/17: il caso dei neoassunti da graduatorie concorso 2012 ultima modifica: 2015-10-26T14:41:16+01:00 da
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