Obiettivo scuola, 5.6.2022.
Quando e come richiederla.
NASPI: COS’È?
La disoccupazione NASpI è una prestazione a sostegno del reddito a favore dei lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro (licenziamento, scadenza del contratto, dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale).
Pertanto, nel caso in cui un lavoratore subordinato (compreso il personale della scuola) perda senza la propria volontà l’occupazione, ha diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione NASpI.
REQUISITI
Per richiedere la Naspi è necessario avere almeno 13 settimane di contributi da lavoro dipendente negli ultimi 4 anni.
Fino allo scorso anno era necessario avere anche l’ulteriore requisito di aver svolto almeno 30 giorni di lavoro effettivo nel corso dei 12 mesi precedenti. La legge di bilancio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale come legge 234 2021 lo scorso 31 dicembre, ha reso più facile l’accesso alla NASPI, eliminando questo requisito.
Pertanto, anche il personale supplente precario con supplenza breve potrà accedere alla NASPI, purché abbia maturato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti.
QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA
La domanda di disoccupazione può essere presentata sin dal giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro e non oltre 68 giorni, a pena di decadenza dal diritto a ricevere la prestazione.
Tuttavia, a seconda del momento in cui viene presentata la domanda, la prestazione decorrerà da una data differente:
- Se la domanda viene presentata entro 8 giorni dalla cessazione del lavoro, la prestazione decorrerà dalla data stessa di cessazione del lavoro.
- Se la domanda viene presentata trascorsi 8 giorni dalla cessazione del lavoro, la prestazione decorrerà dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.
Di conseguenza se si vuole che l’indennità decorra sin dall’ottavo giorno, la domanda deve essere presentata entro 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Infatti, fermo restando che la durata e l’importo della NASpI non subirà modifiche, in questo modo la decorrenza della prestazione sarà pressoché immediata.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La domanda deve essere presentata obbligatoriamente in modalità telematica tramite i seguenti tre canali:
- tramite servizi online per il cittadino INPS con l’accesso tramite PIN personale di tipo dispositivo o tramite lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2 o tramite CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
- con l’ausilio di un qualsiasi patronato (in tal caso sull’importo della NASpI sarà effettuata una trattenuta percentuale pari al 3%).
- tramite contact center INPS numero verde 803164 gratuito da fisso e 06164164 da mobile a tariffazione al minuto.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
- Fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale
- Ultimo contratto di lavoro
- Codice IBAN (coordinate bancarie o postali) di accredito
Molto spesso l’erogazione della NASpI risulta “sospesa” a causa del mancato versamento dei contributi previdenziali poiché il versamento dei contributi avviene spesso in ritardo. In questi casi è necessario allegare alla domanda NASpI le ultime 3 buste paga (scaricabili dal portale Noipa) per sbloccare la procedura. I cedolini possono essere trasmessi all’INPS tramite patronato, tramite il modello NASPI com (messo a disposizione dal sito dell’Inps ) oppure consegnati presso un ufficio INPS.
MODULO SR163 FIRMATO DALLA BANCA O DALLA POSTA NON PIÙ NECESSARIO
In precedenza per la riscossione delle prestazioni di natura non pensionistica, tra cui la NASpI, era necessario che il modello “SR163”, con il quale il titolare della prestazione comunica i propri dati identificativi e la scelta in ordine alle modalità di riscossione della prestazione, fosse validato a cura del proprio sportello bancario o postale e allegato alla domanda di prestazione o trasmesso successivamente all’Istituto.
A partire dal 10 aprile 2020 non è più prevista la compilazione e trasmissione dei modelli “SR163”, né Poste Italiane e gli Istituti di credito sono più tenuti alla loro validazione. L’accertamento della coerenza dei dati identificativi avviene attraverso nuove procedure telematiche.
QUANTO SPETTA
L’indennità spetta è rapportata alla retribuzione percepita dal lavoratore negli ultimi quattro anni precedenti alla data di cessazione del rapporto di lavoro (75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni).
La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
I lavoratori possono richiedere anche l’assegno per il nucleo familiare, sempre che il reddito non superi determinati limiti in rapporto ai componenti del nucleo familiare. Gli importi dell’assegno e i limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge, sono riepilogate in tabelle disponibili sul sito www.inps.it
Un’altra importante novità prevista dalla Legge di Bilancio 2022 riguarda la riduzione del trattamento (3% al mese) che, prima della modifica, partiva dal quarto mese di fruizione. Con la modifica introdotta invece scatterà dal sesto mese invece che dal terzo. In sostanza, il lavoratore disoccupato potrà beneficiare dell’intero trattamento per i primi 5 mesi.
SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE
L’indennità di disoccupazione può essere sospesa nel caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi e purché il reddito non sia superiore a 8.000 euro.
Dunque, qualora il percettore della NASpI intraprenda un nuovo lavoro di tipo subordinato, la NASpI è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro a condizione che il reddito non superi l’importo di 8.000 euro ed a condizione che il contratto non sia superiore a sei mesi.
Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate. Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa (circ. 94 del 12/5/2015).
Nel caso di contratto di lavoro che ecceda i sei mesi, si produce la decadenza della prestazione.
COME POSSO SAPERE SE LA DOMANDA E’ STATA ACCOLTA?
Ê possibile controllare a che punto è la lavorazione della domanda tramite il servizio “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI): consultazione domande”, accedendo con codice fiscale e PIN dispositivo rilasciato dall’INPS, SPID almeno di Livello 2, CIE o CNS nella sezione Prestazioni e servizi>Servizi, digitando “Naspi” nel campo “Testo libero” e cliccando su NASpI: Consultazione domande.
Se la documentazione che è stata inviata non è sufficiente a definire la domanda, l’INPS invia un SMS per invitarti a leggere l’Avviso depositato nella sezione “Notifiche” della tua Area MyINPS, suggerendoti di inviare le informazioni mancanti tramite il servizio NASpI -Com.
COME POSSO SAPERE QUANTO MI SPETTA E PER QUANTO TEMPO?
Quando la tua domanda è stata definita, l’INPS invia un SMS, invitando a verificarne l’esito nell’area personale MyINPS, dove potrai consultare la lettera di esito che ti è stata trasmessa, tramite il link al servizio Cassetta postale online, sempre a disposizione per controllare le lettere che INPS ha inviato per posta al tuo indirizzo di residenza.
La nota di esito è disponibile anche accedendo al servizio dedicato NASpI: Consultazione domande.
DECADENZA DALLA PRESTAZIONE
Il lavoratore decade dal diritto alla prestazione se:
- perde lo stato di disoccupazione;
- inizia un’attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall’inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima;
- non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI, il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere all’atto di presentazione della domanda di NASpI conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui era titolare;
- inizia un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se l’attività lavorativa autonoma era preesistente alla domanda medesima;
- raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità e non opta per l’indennità NASpI;
- nei casi previsti dall’articolo 21, comma 7, decreto legislativo 150 /2015, non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l’impiego.
ESAMI DI RIPARAZIONE, CORSI DI RECUPERO O ESAMI DI STATO
Nel caso in cui il docente durante il periodo di percezione della NASpI sia impegnato in attività esami di stato, corsi di recupero, esami di riparazione, supplenze o altre attività lavorative di durata inferiore ai sei mesi, l’indennità di disoccupazione sarà sospesa. Sebbene in tali casi non vi sia l’obbligo di comunicazione, è sempre opportuno darne comunicazione all’INPS tramite il modello SR 161 (NASpI-Com).
Tuttavia, come dispone l’art. 21 comma 1 del Dlg. n. 150/2015, la domanda NASpI, resa dall’interessato all’INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa direttamente dall’INPS all’ANPAL, ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive.
Quindi chi presenta domanda di disoccupazione non deve effettuare la dichiarazione di immediata disponibilità.
SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI SERVIZIO
Per quanto riguarda la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato (PSP), previsto dall’art. 20 del Dlg. n. 150/2015, di norma occorre recarsi presso il centro per l’impiegoentro 15 giorni dall’invio della domanda di disoccupazione (o dalla dichiarazione di immediata disponibilità). Tuttavia ciascuna regione dispone regole e termini differenti specie con riferimento ai docenti e ai collaboratori scolastici precari.
Ad esempio, la Regione Lombardia prevede che nel caso del personale insegnante interessato questo verrà contattato dai Centri per l’impiego competenti a partire dal mese di settembre (in caso di mancata assunzione all’avvio del nuovo anno scolastico). Disposizioni analoghe sono previste nel caso della Regione Emilia-Romagna.
Di conseguenza, dopo aver presentato la domanda, è opportuno prendere contatto con il centro per l’impiego di competenza per ottenere informazioni puntuali sulla procedura da seguire.
NUOVA ATTIVITÀ LAVORATIVA
La rioccupazione con contratto di lavoro subordinato dal quale derivi un reddito annuo superiore a quello minimo escluso da imposizione determina la decadenza dalla prestazione, qualora la durata del nuovo rapporto sia superiore a sei mesi o a tempo indeterminato.
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ (DID)
Dal 1° dicembre 2017 la dichiarazione di immediata disponibilità – DID per il riconoscimento dello status di disoccupato, potrà essere rilasciata solo online sul sito ANPAL.
Tuttavia, come dispone l’art. 21 comma 1 del Dlg. n. 150/2015, la domanda NASpI, resa dall’interessato all’INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa direttamente dall’INPS all’ANPAL, ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive.
Quindi chi presenta domanda di disoccupazione non deve effettuare la dichiarazione di immediata disponibilità.
SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI SERVIZIO
Per quanto riguarda la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato (PSP), previsto dall’art. 20 del Dlg. n. 150/2015, di norma occorre recarsi presso il centro per l’impiegoentro 15 giorni dall’invio della domanda di disoccupazione (o dalla dichiarazione di immediata disponibilità). Tuttavia ciascuna regione dispone regole e termini differenti specie con riferimento ai docenti e ai collaboratori scolastici precari.
Ad esempio, la Regione Lombardia prevede che nel caso del personale insegnante interessato questo verrà contattato dai Centri per l’impiego competenti a partire dal mese di settembre (in caso di mancata assunzione all’avvio del nuovo anno scolastico). Disposizioni analoghe sono previste nel caso della Regione Emilia-Romagna.
Di conseguenza, dopo aver presentato la domanda, è opportuno prendere contatto con il centro per l’impiego di competenza per ottenere informazioni puntuali sulla procedura da seguire.
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NASPI: non sono più richiesti 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti ultima modifica: 2022-06-05T21:20:49+02:00 da