NASPI: non sono più richiesti 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti

Gilda VeneziaObiettivo scuola, 5.6.2022.

Quando e come richiederla.

NASPI: COS’È?

La disoccupazione NASpI è una prestazione a sostegno del reddito a favore dei lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro (licenziamento, scadenza del contratto, dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale).

Pertanto, nel caso in cui un lavoratore subordinato (compreso il personale della scuola) perda senza la propria volontà l’occupazione, ha diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione NASpI.

REQUISITI

Per richiedere la Naspi è necessario avere almeno 13 settimane di contributi da lavoro dipendente negli ultimi 4 anni.

Fino allo scorso anno era necessario avere anche l’ulteriore requisito di aver svolto almeno 30 giorni di lavoro effettivo nel corso dei 12 mesi precedenti. La legge di bilancio  2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale come legge 234 2021 lo scorso 31 dicembre, ha reso più facile l’accesso alla NASPI, eliminando questo requisito.

Pertanto, anche il personale supplente precario con supplenza breve potrà accedere alla NASPI, purché abbia maturato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti.

QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA

La domanda di disoccupazione può essere presentata sin dal giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro e non oltre 68 giorni, a pena di decadenza dal diritto a ricevere la prestazione.
Tuttavia, a seconda del momento in cui viene presentata la domanda, la prestazione decorrerà da una data differente:

  1. Se la domanda viene presentata entro 8 giorni dalla cessazione del lavoro, la prestazione decorrerà dalla data stessa di cessazione del lavoro.
  2. Se la domanda viene presentata trascorsi 8 giorni dalla cessazione del lavoro, la prestazione decorrerà dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

Di conseguenza se si vuole che l’indennità decorra sin dall’ottavo giorno, la domanda deve essere presentata entro 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Infatti, fermo restando che la durata e l’importo della NASpI non subirà modifiche, in questo modo la decorrenza della prestazione sarà pressoché immediata.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La domanda deve essere presentata obbligatoriamente in modalità telematica tramite i seguenti tre canali:

  1. tramite servizi online per il cittadino INPS con l’accesso tramite PIN personale di tipo dispositivo o tramite lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2 o tramite CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
  2. con l’ausilio di un qualsiasi patronato (in tal caso sull’importo della NASpI sarà effettuata una trattenuta percentuale pari al 3%).
  3. tramite contact center INPS numero verde 803164 gratuito da fisso e 06164164 da mobile a tariffazione al minuto.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

  1. Fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale
  2. Ultimo contratto di lavoro
  3. Codice IBAN (coordinate bancarie o postali) di accredito

Molto spesso l’erogazione della NASpI risulta “sospesa” a causa del mancato versamento dei contributi previdenziali poiché il versamento dei contributi avviene spesso in ritardo. In questi casi è necessario allegare alla domanda NASpI le ultime 3 buste paga (scaricabili dal portale Noipa) per sbloccare la procedura. I cedolini possono essere trasmessi all’INPS tramite patronato, tramite il modello NASPI com (messo a disposizione dal sito dell’Inps ) oppure consegnati presso un ufficio INPS.

MODULO SR163 FIRMATO DALLA BANCA O DALLA POSTA NON PIÙ NECESSARIO

In precedenza per la riscossione delle prestazioni di natura non pensionistica, tra cui la NASpI, era necessario che il modello “SR163”, con il quale il titolare della prestazione comunica i propri dati identificativi e la scelta in ordine alle modalità di riscossione della prestazione, fosse validato a cura del proprio sportello bancario o postale e allegato alla domanda di prestazione o trasmesso successivamente all’Istituto.
A partire dal 10 aprile 2020 non è più prevista la compilazione e trasmissione dei modelli “SR163”, né Poste Italiane e gli Istituti di credito sono più tenuti alla loro validazione.  L’accertamento della coerenza dei dati identificativi avviene attraverso nuove procedure telematiche.

QUANTO SPETTA

L’indennità spetta è rapportata alla retribuzione percepita dal lavoratore negli ultimi quattro anni precedenti alla data di cessazione del rapporto di lavoro (75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni).

La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

 

NASPI: non sono più richiesti 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti ultima modifica: 2022-06-05T21:20:49+02:00 da
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