Nel Ddl “Buona scuola” la sfida a Regioni e Comuni

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di Amedeo Di Filippo,  Il Sole 24 Ore  30.4.2015

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Alternanza scuola-lavoro, school bonus, interventi di ristrutturazione edilizia, garanzia del diritto allo studio. Sono queste le parole d’ordine che il Governo Renzi, col Ddl presentato alla Camera dei deputati il 27 marzo (atto n. 2994), lancia a Regioni e Comuni per realizzare la “Buona scuola”.

Rapporti col territorio
L’articolo 4 disciplina i percorsi di alternanza scuola-lavoro al fine di incrementare le opportunità di lavoro degli studenti e previsti per loro periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.
Il comma 8 affida al dirigente scolastico l’onere di individuare, oltre alle imprese, gli enti pubblici disponibili all’attivazione i suddetti percorsi e stipulare apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l’orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni potranno essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura.

School bonus
L’articolo 16 è dedicato allo “school bonus”, il credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro, previsto anche per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti, il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti. Per queste opere, il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d’impresa, ma non è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese.

Interventi edilizi
All’esordio di una nutrita serie di disposizioni e opportunità relative agli investimenti per l’edilizia scolastica, l’articolo 18 del Ddl impone al Miur di pubblicare un avviso per l’elaborazione di proposte contenenti «soluzioni progettuali di scuole altamente innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’incremento dell’efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento anche per favorire l’uso continuo e costante delle moderne tecnologie nell’attività didattica».
Sulla base delle soluzioni progettuali individuate, gli enti locali presentano un progetto per la realizzazione di una nuova scuola alla rispettiva Regione, che seleziona la migliore proposta e la trasmette al ministero ai fini dell’assegnazione del finanziamento.
L’articolo 19 pone in capo alla programmazione nazionale l’onere di predisporre il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, utile per l’assegnazione di finanziamenti statali destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, «a beneficio degli enti locali con la possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico delle regioni».
Chiude l’articolo 20, che autorizza la spesa di 40 milioni per il 2015 da destinare a finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, allo scopo di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e prevenire crolli.
Rinvia ad apposito decreto Miur la definizione dei termini e delle modalità per l’erogazione dei finanziamenti agli enti locali, tenendo conto anche della vetustà degli edifici valutata anche in base ai dati contenuti nell’Anagrafe per l’edilizia scolastica.

Diritto allo studio
Ultimo accenno all’articolo 21, comma 2, lettera l), che nell’ambito delle deleghe al Governo inserisce, tra i principi e criteri direttivi, la «garanzia dell’effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali».
Con questo intervento – si legge nella relazione introduttiva al Ddl – si intende dare attuazione agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, prevedendo una legge quadro nazionale che definisca i livelli essenziali per rendere effettivo il diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle Regioni.
Tale intervento si rende necessario anche in coerenza con l’articolo 117 della Costituzione, modificato dalla Legge costituzionale n. 3 del 2001, di revisione del Titolo V, al fine di individuare criteri, obiettivi, strumenti e modalità, a livello nazionale, comuni per tutte le Regioni, in modo da garantire l’omogeneità nel diritto allo studio, quale strumento per la rimozione degli ostacoli di natura culturale, sociale economica che impediscono l’accesso all’istruzione.

Nel Ddl “Buona scuola” la sfida a Regioni e Comuni ultima modifica: 2015-04-30T06:48:53+02:00 da
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