NO al concorso infanzia. Pronto il contenzioso

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di Alessandra Michieletto*, 29.11.2015.  

Premesso che:

  • La legge n. 107, del 13 luglio 2015, cosiddetta “buona scuola”, ha riservato alla Scuola dell’Infanzia una delega legislativa per procedere all’istituzione di un “Servizio integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai 6 anni”, costituito dai servizi educativi per l’Infanzia e dalle Scuole dell’Infanzia.
  • Che dalla lettura del comma 181, lettera e) di detta legge, si evince una totale rivisitazione organizzativa e strutturale della Scuola dell’Infanzia Statale, la quale cessa di essere il primo segmento del percorso scolastico che concorrere all’elevazione culturale, sociale ed economica del Paese (Indicazioni Nazionali per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo d’istruzione, 2012), per essere inserita in un sistema integrato (0 – 6 anni) con i servizi educativi per l’infanzia (asili nido, micro nido) volto essenzialmente a conciliare i tempi di vita e di lavoro dei genitori.
  • Che Il “cambio di prospettiva” che si vuole imporre alla Scuola dell’Infanzia è evidente: da scuola con al centro il bambino e i suoi poliedrici bisogni cognitivi, affettivi, relazionali, estetici, etici, a mero servizio di assistenza ai bisogni delle famiglie.
  • Che il personale precario della scuola dell’infanzia, presente nelle graduatorie a esaurimento è stato volutamente escluso dalla FASE B di reclutamento se non per 400 posti di sostegno e dalla FASE C dell’ organico del  potenziamento
  • Che i docenti della scuola dell’infanzia, oltre ad essere rimasti esclusi, illegittimamente, dal piano di immissioni in ruolo attualmente in corso, saranno danneggiati dal meccanismo dell’organico del potenziamento che consentirà anche a docenti di classi di concorso e di gradi d’istruzione diversi di ricoprire i posti a loro destinati secondo  l’articolo 79 della legge n. 107 del 2015
  • che l’indizione forzosa del nuovo concorso del 2016 andrebbe a saturare ulteriormente le graduatorie del personale dell’infanzia –:
  • vista la sentenza dell’ Adunanza plenaria n. 14 del 28 luglio 2011 che ha fissato “ il principio di diritto secondo cui, in presenza di graduatorie concorsuali od equivalenti valide ed efficaci, l’amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l’indizione di un nuovo concorso in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti”;
  • La Sentenza del Tar dell’Umbria numero 487 9 ottobre 2013 che ribadisce che “non esiste la necessità. di procedere ad una nuova selezione di personale mediante procedura concorsuale, dato la sussistenza di graduatorie ancora efficaci e valide”;
  • la Sentenza del Consiglio di Stato n.3407-2014 nella quale viene ribadito in sostanza quanto già affermato nella sentenza del Tar dell’Umbria e cioè che una sopravvenienza normativa non basta a giustificare l’indizione di un nuovo concorso e che, in presenza di graduatorie valide ed efficaci, alla provvista di nuovo personale l’amministrazione deve provvedere normalmente attraverso lo scorrimento delle stesse.
  • La medesima sentenza precisa al punto 7 che
    “In tale situazione fattuale, la possibilità di bandire un nuovo concorso costituisce ipotesi eccezionale, considerata con sfavore dal legislatore più recente, in quanto contraria ai principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa ( art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ), principi applicabili evidentemente anche alla fase organizzativa in cui l’amministrazione stabilisce tempi e modalità con cui far luogo alla provvista di nuovo personale.
    Al punto 13 che ( bene ricordare qui che le GaE hanno valore concorsuale)
    L’utilizzazione delle graduatorie non reca deroga alla regola costituzionale del concorso atteso che, casomai, ne consente la massima applicazione. Se un soggetto figura in una graduatoria concorsuale quale idoneo è perché ha superato le relative prove d’esame ed è stato giudicato meritevole, in via astratta, di occupare il posto per la cui copertura il concorso è stato bandito. Se ciò non è accaduto è solo per una contingenza di tipo “accidentale”, e cioè per l’insufficienza dei posti messi a concorso in rapporto ai soggetti giudicati idonei; ma se, e nella misura in cui, tale limite quantitativo dovesse venir meno ( a fronte, ad esempio, di nuove esigenze di provvista di personale), nessun ostacolo dovrebbe frapporsi all’assunzione di un soggetto che è già stato giudicato idoneo ad essere inserito in ruolo, sempre che lo stesso risulti inserito in una graduatoria ancora valida ed efficace.
  • La Legge 8 novembre 2013, n. 128 articolo 15  comma 1, che ha previsto un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e Ata, per gli anni 2014/2016”. Quindi non ottemperare a tali disposizioni normative, rappresenta l’ennesimo attacco alla stabilizzazione dei tanti precari delle GaE infanzia

Si chiede al Ministro

di NON PORRE A CONCORSO nel prossimo bando i 6800 posti previsti per la scuola dell’infanzia;

Che tali posti siano dati scorrendo i 23 mila precari presenti nelle graduatoria all’oggi beffati fino alla loro completa assunzione a tempo indeterminato;

che a tali docenti sia riconosciuto l’organico di potenziamento ed il ruolo giuridico parificandoli alle assunzioni degli altri ordini di scuola soprattutto in quelle situazioni di criticità per classi pollaio impensabili in un segmento di 3/6 anni nel rispetto di tutti i documenti europei firmati dall’Italia ad iniziare dal Patto di Lisbona del 1989.

Si ricorda al Ministro che qualora restasse ferma nella sua decisione la disparità di trattamento rispetto agli altri docenti rientrati all’oggi nel piano assunzionale, gli eventuali ricorsi di 23 mila docenti precari vedrebbero il MIUR per l’ennesima volta soccombente come di fronte alla Corte di Giustizia Europea.

 

*  Alessandra Michieletto

Per il

  • Gruppo facebook NO DISCRIMINAZIONE GAE INFANZIA

E per

  • Comitato Tutela Docenti Precarie Scuola dell’infanzia

e per

  • SOS Precari della Gilda di Venezia
NO al concorso infanzia. Pronto il contenzioso ultima modifica: 2015-11-29T06:34:14+01:00 da
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