Normativa. Scrutini di fine anno per alunni che hanno superato il monte ore di assenza

Orizzonte_logo14Guida completa di Patrizia Del Pidio, Orizzonte Scuola  7.5.2015.

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Gli scrutini di fine anno ed in particolare il superamento del monte ore di assenze previste per non ammettere un alunno allo scrutinio sono regolamentate dall’articolo 14 del DPR 122 del 2009.
Tale articolo afferma che per la validità dell’anno scolastico è richiesta una frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato dell’alunno.
Come ci si deve comportare, quindi, in sede di scrutinio quando un alunno ha superato il monte ore di assenze previsto? Cosa scrivere nella scheda del secondo quadrimestre? E La dicitura finale deve recitare “Non ammesso alla classe successiva”? E se le ore di assenza sono giustificate da certificato medico nonostante l’alunno non abbia valutazioni nelle diverse discipline?

Assenze certificate
Le istituzioni scolastiche, sempre secondo l’articolo 14 sopra citato, possono stabilire delle deroghe motivate e straordinarie quando le assenze, documentate,  non pregiudichino la possibilità di valutazione da parte degli insegnanti.
Inoltre tali assenze non devono soltanto essere coperte da certificato medico ma devono essere continuative e concentrate in un lungo periodo (nei casi, ad esempio,  di incidenti, interventi o ricoveri in ospedale).
Quindi un grande numero di assenze sporadiche anche se in presenza di certificato medico non possono rientrare nella deroga appena descritta.
In ogni caso, anche in presenza di assenze lunghe e concentrate in un lungo periodo, deve sussistere anche l’altra condizione, ovvero l’alunno deve essere valutato dai docenti, in mancanza di valutazioni egli non può essere ammesso agli scrutini neanche se le assenze sono concentrate e certificate.
Gli alunni che superano il monte ore limite di assenze non sono ammessi allo scrutinio finale perché è la stessa norma a stabilirne l’esclusione. Con l’esclusione lo studente non si procede quindi alla proposta del voto, neanche in quelle materie in cui eventualmente l’alunno avesse una valutazione.

Cosa scrivere sui registri e le pagelle?
In casi di superamento dei limiti del monte ore di assenze su registri e pagelle, poiché non si è proceduto allo scrutinio dell’alunno, andrà apposta la scritta “escluso dallo scrutinio finale e non ammesso alla frequenza dell’anno successivo / all’esame finale di ciclo, ai sensi del comma 7 art. 14 DPR 122/09”. I riquadri dei voti non andranno riempite non avendo attribuito all’alunno una votazione, operazione che si effettua in sede di scrutinio, ma nei riquadri delle assenze si riporterà il parziale del secondo quadrimestre e il totale dell’anno scolastico.

Normativa. Scrutini di fine anno per alunni che hanno superato il monte ore di assenza ultima modifica: 2015-05-07T07:21:33+02:00 da
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