Nuova stangata sul MIUR per i docenti di sostegno

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di Francesca De NardisItaliaOggi, 30.10.2018

– L’assegnazione di un insegnante di sostegno costituisce, per l’alunno disabile, un diritto e deve essere di volta in volta commisurato alle specifiche difficoltà riscontrate nell’area dell’ apprendimento, variabili da soggetto a soggetto in relazione al tipo di handicap, al suo livello di gravità, alle connotazioni e alla possibile evoluzione della malattia. Questo è quanto ha sancito il Consiglio di stato, sez. VI, con la decisione n. 5821 dell’11 ottobre 2018.

La controversia verte sul ricorso proposto dai genitori di una bambina non vedente a cui era stato assegnato un insegnante di sostegno con titolo di specializzazione polivalente, valido per l’accesso a tutte le patologie dei posti di sostegno. I genitori avevano, così, rinunciato all’insegnante perché privo della competenza richiesta per la specifica patologia e avevano proposto ricorso per ottenere l’annullamento del provvedimento di assegnazione del docente non specializzato e l’accertamento del diritto della bimba di ottenere l’attribuzione di un insegnante di sostegno in lingua Braille e con competenze in tiflotecnica e tiflodidattica.

Il Tar Calabria, in primo grado, aveva accolto il ricorso. Il Miur aveva, così, proposto l’appello sostenendo che l’amministrazione scolastica aveva fatto il possibile per reperire un insegnante di sostegno specializzato e che, tra l’altro… la normativa vigente in materia di formazione degli insegnanti (D.M. n. 249/2010 e D.M. 30 settembre 2011) non prevede la figura specializzata in Braille.

I giudici di Palazzo Spada hanno rigettato il ricorso del Miur.

Ed, oltre ad affermare il diritto della minore ad avere un insegnante di sostegno specializzato nella lingua Braille, rilevano come tale docente, per poter essere considerato una valida (e non inutile) presenza, idonea a favorire l’integrazione e l’inserimento del disabile nel contesto scolastico, deve essere dotato delle conoscenze tecniche necessarie ad affrontare e gestire l’handicap di fronte al quale si trova ad operare.

Con questa decisione si chiarisce, poi, che il diritto del disabile all’istruzione ed all’integrazione scolastica è preminente al punto da obbligare l’istituzione scolastica a ricorrere anche a canali diversi dal mero attingimento delle graduatorie per reperire un insegnante di sostegno specializzato. E contrariamente da quanto affermato dagli appellanti, l’esistenza di un obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap non esclude affatto che l’attività di sostegno debba svolgersi con docenti muniti di specifica specializzazione.

Pertanto, la presenza di un esperto incaricato dall’ente locale, con le competenze specifiche per la disabilità dell’alunno, non esclude la presenza del docente di sostegno e che lo stesso sia parimenti specializzato.

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Nuova stangata sul MIUR per i docenti di sostegno ultima modifica: 2018-10-31T04:38:46+01:00 da
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