di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 30.3.2022.
La circolare con le nuove modalità di gestione dei casi previste dal D.L. 24/2022.
A seguito dell’aggiornamento normativo previsto dal D.L. 24/2022 sono state introdotte nuove modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2.
In proposito, il MI ha trasmesso alle scuole apposita nota.
Circolare n. 410 del 29 marzo 2022
Il Ministero innanzitutto chiarisce che la cessazione, il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza non significa scomparsa del virus Covid-19 e dei correlati rischi sanitari.
Per questo motivo sono state assegnate risorse finanziarie per la proroga del personale per l’emergenza Covid e per il recupero degli apprendimenti (ATA e docente), è stato incrementato il fondo per l’acquisto di dispositivi di protezione e altro materiale necessario, si è stabilito un regime di lavoro ad hoc per quei docenti non vaccinati che rientrano in servizio dalla precedente sospensione, permangono misure precauzionali generali specifiche per la scuola.
Il documento ministeriale è articolato nei seguenti paragrafi: 1. Misure precauzionali per la scuola dell’infanzia; 2. Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado; 3. Misure precauzionali di carattere generale; 4. Verifica digitale Certificazione verde
COVID-19.
Scuola dell’infanzia
In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado
In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via dell’infezione da SARS CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.
Didattica a distanza
Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell’allievo.
Misure di carattere generale
- non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.
Fornitura di mascherine
Il MI ricorda che dal 1° aprile 2022 cessano le seguenti modalità di
approvvigionamento di mascherine di tipo FFP2:
- fornitura garantita dalla Struttura commissariale e destinata al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell’infanzia, e nelle scuole di ogni ordine e grado in presenza di alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- procedura di acquisto a prezzo calmierato presso le farmacie che hanno aderito al Protocollo stipulato il 4 gennaio 2022.
In proposito, il MI specifica che il decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, all’art. 36, comma 2, ha previsto un incremento del Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 pari a 30 milioni di euro. Queste risorse finanziarie, a breve assegnate alle istituzioni scolastiche, potranno essere utilizzate anche per acquistare, alle condizioni tecniche-economiche più convenienti, mascherine di tipo FFP2 da destinare agli alunni e al personale scolastico con obbligo di indossare tale tipologia di dispositivo di protezione per lo svolgimento dell’attività didattica in presenza secondo la normativa vigente.
La fornitura di mascherine chirurgiche, invece, continuerà ad essere assicurata alle istituzioni scolastiche dalla nuova Unità organizzativa che dal 1° aprile 2022 sostituirà la struttura commissariale di supporto per l’emergenza Covid-19.
Verifica digitale Green pass
Entrambe le piattaforme per la verifica del green pass base e dell’obbligo vaccinale rimangono attive e sono utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
Ricordiamo che dal 26 marzo al 30 aprile 2022, per l’accesso alle strutture scolastiche, è per tutti necessario il possesso del c.d. green pass base.
Nel caso in cui il controllo di certificazione dell’obbligo vaccinale dia esito
negativo è necessario una verifica positiva del green pass base per consentire l’ingresso a scuola.
Per ciò che riguarda invece gli alunni/studenti, le relative funzionalità di
verifica automatizzata “modalità studente” messe a disposizione dell’app “Verifica C-19” saranno disabilitate, perché viene meno la ncessità di verifica delle condizioni sanitarie che consentono la fruizione della didattica in presenza/la riammissione in classe degli alunni in regime di auto-sorveglianza.
DOMANDA n. 1
Da dopodomani, 1 aprile, a scuola resta l’obbligo per tutti di indossare la mascherina FFP2 come è accaduto nei mesi precedenti?
RISPOSTA
Per quanto riguarda la gestione dei casi positivi in classe, per tutti i cicli di istruzione, eccetto per i bambini di età inferiore ai 6 anni, scatta l’obbligo di mascherina Ffp2 dopo la quarta positività nello stesso gruppo. Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive.
DOMANDA n. 2
Con le nuove regole dettate dal decreto legge n.24 del 24 marzo 2022, resta l’obbligo vaccinale per i docenti e il personale ATA?
RISPOSTA
La risposta è assolutamente affermativa, l’obbligo vaccinale per il personale scolastico resta inalterato. Quello che invece cambia è la sanzione riferita al personale scolastico non vaccinato, non si applicherà più la sospensione del servizio, ma resterà una sanzione di ordine pecuniario. Solo per i docenti invece, oltre a subire la sanzione pecuniaria di 100 euro, non potranno fare rientro nelle classi fino al termine delle lezioni, ovvero il 15 giugno 2022. I docenti, diversamente da tutto l’altro personale della scuola, saranno trattati come se fossero docenti temporaneamente inidonei all’insegnamento e quindi adibiti ad altri compiti.
DOMANDA n. 3
Cosa accade nelle classi della scuola secondaria se ci sono casi di positività tra gli studenti?
RISPOSTA
Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. Gli altri, a prescindere dal loro stato vaccinale, in presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.
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Nuovo Decreto Covid, ecco le regole per la scuola ultima modifica: 2022-03-31T04:45:27+02:00 da