Carmine Nicoletti, La Tecnica della scuola 10.6.2016
– Con l’arrivo del mese di giugno e la sospensione delle lezioni per la pausa estiva i docenti si chiedono quali siano gli obblighi di lavoro e gli adempimenti a cui sono tenuti. Giova ricordare che i doveri dell’insegnante sono scritti nel CCNL di comparto, e per la precisione negli artt. 28 e 29.
Nessun altro tipo d’impegno o impiego può essere richiesto o preteso. Come recita testualmente il comma 4 dell’art. 28 del CCNL Scuola vigente: “gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.
Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive.
Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Occorre precisare che i docenti della scuola secondaria di secondo grado, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, devono rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte come prevede l’ordinanza ministeriale n. 41 dell’11 maggio 2012 all’art. 11.
Ovviamente, “essere a disposizione” non significa che il personale deve recarsi tutti i giorni a scuola a firmare o presenziare, come qualche dirigente scolastico interpreta e pretende. Infatti, la nota ministeriale prot. n. 1972 del 30 giugno 1980, ha precisato che: “Appare in contrasto con il sistema previsto dai decreti presidenziali 31 maggio 1974, numero 416 e 417, l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attive e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Lo stesso principio è stato corroborato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 173/1987 in cui si chiariva: “..Non è ipotizzabile l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974”.
Purtroppo però, nonostante la normativa sia chiara e precisa, molti presidi continuano ad assumere iniziative arbitrarie ed illegittime a danno dei malcapitati insegnanti. Emblematico il caso in cui ci siamo imbattuti l’anno scorso, dove in una scuola secondaria superiore di Milano, il dirigente scolastico ha addirittura obbligato i docenti a svolgere lavori di segreteria dopo il termine delle lezioni http://www.tecnicadellascuola.it/item/15226-docenti-obbligati-a-svolgere-lavoro-di-segreteria-didattica.html
Obblighi ed impegni dei docenti dopo il termine delle lezioni ultima modifica: 2016-06-10T19:05:20+02:00 da