Ora di lezione ridotta. Chiarimenti su necessità e modalità di recupero

Orizzonte_logo14 Orizzonte Scuola, 5.11.2019

– Nella scuola Secondaria di II grado e, più raramente, nella scuola Secondaria di I grado, può essere prevista, in base ai principi dell’autonomia scolastica e della flessibilità oraria, una riduzione della durata delle ore di lezione.

Nella scuola Secondaria di II grado e, più raramente, nella scuola Secondaria di I grado, può essere prevista, in base ai principi dell’autonomia scolastica e della flessibilità oraria, una riduzione della durata delle ore di lezione.

In base al regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, DPR 275/99 , nell’art. 4 comma 2 si stabilisce, infatti, che le istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia didattica possono regolare i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni.

A tal fine, in base alla normativa citata, le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra queste si può prevedere  quanto segue:

  • l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
  • la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione e l’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio, degli spazi orari residui

Nell’art.5 del medesimo regolamento si ribadisce la possibilità per le singole istituzioni scolastiche di attuare una flessibilità oraria funzionale alle esigenze didattiche.

Nel comma 3 si stabilisce, infatti, che:   “L’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.”

Malgrado la riforma Gelmini, che con le modifiche introdotte negli  orari scolastici e nel monte ore curricolare, aveva come obiettivo anche quello di  evitare la riduzione delle unità orarie di lezione, questa è ancora possibile per le scuole e le norme citate sono ancora vigenti e nulla è stato abrogato.

Ogni istituzione scolastica può decidere, quindi, autonomamente la riduzione della durata oraria dai canonici 60 minuti a 50/55 minuti a seconda delle esigenze e necessità che emergono nella scuola.

Esigenze e necessità che possono essere dettate da motivazioni estranee alla didattica o possono essere determinate da motivazioni esclusivamente didattiche.

A seconda della motivazione che determina la decisione di attuare la riduzione della durata delle ore di lezione, saranno diverse le conseguenze relative all’obbligo di recuperare le ore di lezione non svolte, sia per i docenti, sia per gli studenti.

Nello stesso modo ci sarà differenza sulle necessarie delibere da parte degli organi collegiali aventi le giuste competenze in merito alla decisione.

I casi da prendere in considerazione, quindi, sono due:
1 – riduzione per mortivi estranei alla didattica
2 – riduzione per motivazioni di ordine didattico

1° CASO

Se la riduzione della durata dell’ora di lezione è determinata  da motivazioni estranee alla didattica, quindi da cause esterne alla scuola come il pendolarismo degli studenti e la non coincidenza dell’orario delle lezioni con quello dei mezzi di trasporto pubblico utilizzati dagli stessi, non c’è obbligo di recupero da parte dei docenti, così come stabilisce la normativa vigente, art. 28 comma 8 del  CCNL 2006/2009 :

“Per quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto”

In questo caso la riduzione della durata oraria non deve e non può coinvolgere tutte le ore di lezione, in sintonia con quanto la normativa prevede  e in particolare la CM 243/79, dove si stabiliscono i criteri che le singole istituzioni scolastiche sono tenute a seguire, stabilendo che  la riduzione oraria per motivi estranei alla didattica, può essere attuata con diversa scansione a seconda dell’orario giornaliero delle singole classi, prevedendo quanto segue:

“Nei confronti di richieste di riduzione di orario che dovranno comunque essere formulate, con adeguata, ampia motivazione, dai presidi dopo aver sentito il consiglio di istituto e il collegio dei docenti e fermo restando che il montante settimanale di ore di lezione deve essere distribuito nella misura giornaliera più perequata possibile, saranno osservati i seguenti criteri:

a) nei giorni della settimana nei quali l’orario delle lezioni è contenuto in quattro ore, è tassativamente vietata qualsiasi riduzione della durata oraria, che dunque resta determinata in sessanta minuti;
b) nei giorni della settimana nei quali l’orario delle lezioni è di cinque ore, le riduzioni suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o alla ultima ora; soltanto eccezionalmente possono riferirsi alla prima e alla ultim’ora;
c) nei giorni della settimana nei quali l’orario delle lezioni è di sei ore, l’autorizzazione alla riduzione può riferirsi alla prima e alla ultima ora di lezione ed eccezionalmente anche alla penultima ora;
d) nei giorni della settimana nei quali l’orario delle lezioni è di sette ore, la riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore.

La riduzione dell’ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti; essa dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria senza assumere carattere generalizzato per l’intera scuola o istituto.

Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione.”.

2° CASO

Se  la riduzione della durata dell’ora di lezione è determinata  da motivazioni esclusivamente didattiche, sussiste l’obbligo di recuperare le ore di lezione non svolte sia per i docenti, sia per gli studenti, come stabilisce art. 28 comma 7 del  CCNL 2006/2009:

“Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti”

In questo caso la riduzione dell’ora di lezione deve essere  inserita nel POF e dovrà essere recuperata sia dai docenti che dagli alunni

Il Collegio dei Docenti, che può prevedere questa diversa durata dell’ora di lezione solo per ragioni didattiche, deve quindi programmare le modalità del recupero coerentemente con le finalità che hanno determinato la modifica.

Quindi il Collegio dei Docenti deve approvare un progetto e nel progetto deve anche indicare le modalità di recupero delle ore di insegnamento sia per gli studenti (che hanno diritto al monte orario annuo di lezione per ciascuna disciplina), sia per i docenti (i quali sono tenuti agli obblighi contrattuali delle 18 ore).

La  riduzione dell’unità oraria di lezione introdotta per motivi di ordine didattico,  comporta conseguentemente la necessità e l’obbligo di garantire agli studenti  la fruizione dell’intero monte ore curricolare e lo svolgimento  dell’intero orario di cattedra da parte del personale  docente.

Il recupero deve essere, quindi, funzionale alle esigenze didattiche e deve essere tale da coinvolgere direttamente tutti gli studenti per un monte ore complessivamente corrispondente al numero di ore di lezione perse nelle diverse discipline in seguito alla riduzione della durata oraria.

Le ore da recuperare devono essere restituite, per le discipline coinvolte, da tutti gli insegnanti alle classi a cui sono state sottratte e non utilizzate dai dirigenti scolastici per supplenze, corsi di recupero o altre attività che non rientrano nella didattica specifica di una disciplina.

Non sembra lecito, quindi, stabilire il recupero mediante ore di supplenza per la sostituzione di docenti temporaneamente assenti e neanche conteggiare come recupero  le ore dedicate ad accompagnare gli studenti in visita guidata e/o viaggio di istruzione.

Questo perché si tratta di attività non legate in modo specifico alle attività didattiche “istituzionali” proprie di una disciplina e sono queste ultime, invece, che, in base alla normativa, devono essere recuperate coinvolgendo tutto il gruppo classe nella sua interezza.

E’ utile sottolineare che alcune modalità di recupero stabilite e attuate in diverse istituzioni scolastiche, come supplenze, corsi di recupero o sportelli didattici,  sono illegittime anche se spesso rappresentano quelle più utilizzate, malgrado non siano in sintonia con la normativa vigente in quanto  coinvolgono solo una parte di studenti  o non sono attinenti con le  attività didattiche “istituzionali” delle disciplina.

Sarebbe auspicabile e doveroso che il Collegio dei docenti, che ha il compito di deliberare in merito alle modalità di recupero, prestasse attenzione a quanto stabilisce la normativa programmando un recupero realmente funzionale alle esigenze didattiche degli studenti  e delle discipline coinvolte.

Il recupero deve essere rispondente a quanto è stato realmente “perso” dagli studenti  e dalle singole materie relativamente al monte ore annuale spettante così come stabilito nel DM 234/2000 che nell’art.3 comma 5 stabilisce che  “L’adozione, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria non può comportare la riduzione dell’orario obbligatorio annuale nell’ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo”

Le delibere in contrasto con la normativa citata risultano pertanto lesive per gli studenti che si vedono privati, senza  una reale ed effettiva restituzione, di una parte delle ore di lezione di cui hanno diritto e per le quali il Docente è retribuito

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Ora di lezione ridotta. Chiarimenti su necessità e modalità di recupero ultima modifica: 2019-11-05T08:48:34+01:00 da

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