Ordine di servizio tramite il canale di Whatsapp non è legittimo

È  necessario un avviso protocollato.

Gilda Venezia

Una docente ci chiede se la scuola può inviare un ordine di servizio tramite Whatsapp, in cui si comunica una modifica dell’orario di servizio e una prestazione oraria di recupero per permesso breve già fruito dal docente. Appare evidente che il docente ha l’obbligo di recuperare, entro i 60 giorni successivi dalla fruizione, le ore di permesso breve richieste, ma è altrettanto evidente che l’ordine di servizio di recupero e le modifiche dell’orario di servizio debbano essere trasmesse con avviso protocollato e in alcun modo trovano ufficialità tramite una richiesta su whatsapp.

Non è legittimo l’uso di Whatsapp

A volte l’uso di Whatsapp può essere utile per raggiungere qualcuno e per comunicare qualcosa. È importante sapere che non è questo il modo legittimo per comunicare ordini di servizio ai docenti. L’ordine di servizio impartito da un dirigente scolastico ad un docente, come per esempio un cambio dell’orario scolastico, un recupero di un’ora di permesso breve o una convocazione ufficiale in ufficio di presidenza, sono comunicazioni che devono essere recapitate al docente con un numero di protocollo elettronico.

Non è legittimo impartire ordini di servizio ai docenti comunicando con loro per le vie brevi, cercandoli attraverso il contatto WhatsApp personale o nel gruppo di servizio della scuola.

I messaggi del Ds o dei suoi collaboratori, inviati come ordini di servizio ai docenti, non hanno una validità di legittimità e non sono sostitutive a quelle ufficiali di circolari regolarmente protocollate. È priva di ogni fondamento giuridico l’idea che la comunicazione di Whatsapp possa considerarsi un avviso “per le vie brevi” e quindi acquisire un valore di ufficialità.

Permesso breve: normativa

Bisogna sapere che il comma 3, dell’art.16, del CCNL scuola 2006/2009 dispone che entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

Quindi appare chiaro che se non ci sono condizioni migliorative nel Contratto Integrativo di Istituto, il docente può essere obbligato dal Ds a recuperare il permesso breve anche in più soluzioni e in due giornate in cui la docente fruisce del giorno libero settimanale.

Infine nel comma 4 dell’art.16 del contratto collettivo nazionale della scuola spiega che nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. Proprio per quanto disposto dal comma 4 precedentemente citato, diventa di fondamentale importanza la richiesta scritta e protocollata da parte della scuola al docente, in cui si indicano i riferimenti precisi del recupero delle ore. Tale richiesta non può essere lasciata ad un messaggio whatsapp, per poi imputare addebiti al docente, ma deve essere regolarmente notificata.

Ordini di servizio e tracciabilità

Gli ordini di servizio, soprattutto se dubbi nella loro legittimità, vanno richiesti in formato scritto e firmati dal Dirigente scolastico. A tal proposito si ricorda che l’art. 9, comma 2, del DPR 62 del 16 aprile 2013 dispone la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

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