Paritarie vs Cassazione: chi paga le spese per i docenti di sostegno?

«Queste ultime [le scuole paritarie], afferma la Corte di Cassazione [con la sentenza n. 10821 del 16.5.2014], non hanno quindi il diritto soggettivo ad ottenere né il pagamento né il rimborso per le spese dei docenti per il sostegno.»

Paritarie vs Cassazione: chi paga le spese per i docenti di sostegno?

a cura di Vincenzo Pascuzzi – 3 dicembre 2019
Qui di seguito l’articolo odierno di Suor Anna Monia Alfieri e poi la scheda tecnica n. 475 dell’avv. Salvatore Nocera.
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Disabilità/Giustizia serve non Beneficenza
di Suor Anna Monia Alfieri – 3 dicembre 2019
“Non può esserci libertà senza giustizia sociale e non può esserci giustizia sociale senza libertà.” (Sandro Pertini)
Una recente inchiesta di Reporter (clicca per il servizio) ci interpella riguardo al senso civico necessario per dare voce ai genitori che ogni giorno si sentono raccontare che la scuola italiana è per antonomasia “la più inclusiva perché ha eliminato per prima le scuole speciali” (come dichiarava sabato u.s. (30/11) un ospite di Tv Talk). La stessa rete RAI 3 qualche giorno prima denunciava i numeri impietosi di un sistema scolastico incapace di includere. Mentre si afferma si nega: ne siamo cosi abituati da non farci neanche più caso. Ma mentre ci si abitua si è conniventi con una serie di ingiustizie che potremmo bloccare e sanare. Qui il ruolo indispensabile dei cittadini al servizio della Societas in modo maturo.
Alcuni giorni fa ero ad un convegno presso l’Istituto dei ciechi di Milano e una signora raccontava che spesso, al semaforo, si imbatte in “buonisti benefattori” che hanno deciso di fare una buona azione quel giorno (incuranti se è ciò che serve al beneficato…) e quindi l’aiutano ad attraversare. Il benefattore si sente soddisfatto; il non vedente grato che, nonostante non abbia fatto da sé ciò che poteva fare tranquillamente (parliamo di una non vedente che gioca a rugby e fa tiro con l’arco…), dice a se stesso: “Vorrà dire che oggi ho aiutato qualcuno a sentirsi più buono.”
Un aiuto inutile, non richiesto, ma soprattutto finalizzato all’auto-assoluzione….
Sarebbe interessante chiedere a quel benefattore se sa bene di cosa avrebbe bisogno un bambino non vedente oggi a scuola, lo stato d’animo dei genitori di un bimbo disabile che si sentono raccomandare dalla scuola di tenere il figlio disabile a casa perché manca il docente di sostegno… Questi genitori non lavorano? Di solito mantenere un figlio disabile costa di più. E che futuro avrà quando è proprio la tv nazionale a dirci che mancano più della metà dei docenti di sostegno necessari per i 270 mila allievi disabili?
Quel benefattore sarebbe disposto a domandare come vengono spesi i soldi dei cittadini se, a fronte di 20 mila euro destinati, il risultato è la carrozzina parcheggiata? Se poi la famiglia vira verso la scuola paritaria (si sa, è più inclusiva, fosse solo per quel minimo di carità cristiana), il docente se lo deve pagare in autonomia, o lo devono pagare le altre famiglie oppure la scuola, che di conseguenza è costretta a chiudere. Le famiglie che frequentano le scuole paritarie, in un principio di sussidiarietà al contrario finanziano lo Stato italiano con 6 miliardi di euro annui e con l’80% di personale laico non possiamo dire essere “le scuole dei preti e delle suore”. Ammesso e non concesso che la cosa sia un male.
Il cittadino ha bisogno di chiarezza ma soprattutto di pensieri logici; non ci si senta legittimati ad alimentare la discriminazione attraverso la confusione. Molti passi ormai sono compiuti non si può interrompere il percorso. In un recente convegno è scesa in campo Giusy Versace (mi perdonerà una disabile alla quale tanto è stato tolto, molto ha ricevuto, ancor di più dona) (clicca qui per leggere); ed io, tu, noi? Dove siamo?
LA SOLUZIONE
è rappresentata dall’introduzione del costo standard di sostenibilità, che coinvolga l’intero sistema scolastico e riconosca ogni singolo alunno titolare di un buono, garantendo davvero la libertà di scelta dei genitori”. Il tema è stato al centro, nelle scorse settimane, di un ampio confronto, che ha visto esprimersi a sostegno di un confronto serio sul pluralismo educativo figure trasversali, dal presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati al presidente della Cei Cardinal Gualtiero Bassetti (nel corso del Seminario romano del 14 Novembre 2019) dalla Senatrice Valeria Fedeli, all’Onorevole Valentina Aprea (nel corso del confronto milanese con la Uil l’08 Novembre 2019).
Questa proposta ha trovato accoglienza trasversale da parte dei ministri della Pubblica Istruzione che negli anni si sono succeduti in questi ultimi anni (Gelmini, Giannini, Fedeli), fino all’apertura di un tavolo ad hoc, che ha dato la possibilità a tutte le associazioni e le componenti sindacali di prendervi parte”. Un percorso dunque ben più che avviato. Cosa si aspetta per portarlo a termine?
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Scheda n.475.

SOSTEGNO: LA CASSAZIONE RIAPRE IL DIBATTITO TRA SCUOLE PARITARIE E STATALI (CASS. 10821/14)

  • Personale scolastico
  • Scuole private
Nelle precedenti schede n° 450 e n° 454 si era dato conto di alcune decisioni di Tribunali circa l’obbligo gravante sullo Stato di fornire il corrispettivo per i docenti per il sostegno alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.
Ora la Corte di Cassazione a Sezioni unite con la sentenza n. 10821 del 16 Maggio 2014 capovolge questo orientamento rigettando il ricorso col quale una scuola paritaria , vincitrice in primo grado, ma soccombente in appello, chiedeva l’annullamento della sentenza di appello e quindi allo Stato il rimborso di due anni di stipendio a due insegnante per il sostegno, assunti per un alunno con disabilità.
Le precedenti decisioni dei tribunali ritenevano che lo Stato dovesse rimborsare le spese per i docenti per il sostegno poiché in base all’art. 33 comma 4 della Costituzione lo Stato deve assicurare alle scuole paritarie ed ai loro allievi trattamento eguale alle scuole statali ed ai loro studenti. Ne conseguiva che, dal momento che lo Stato paga il sostegno agli alunni delle scuole statali, avrebbe dovuto pagarlo anche agli studenti delle scuole paritarie; anzi ove ciò non avvenisse, vi sarebbe discriminazione tra i due tipi di studenti, censurabile ai sensi della L. n. 67/06 e dell’art. 3 comma 2 della Costituzione che vietano la discriminazione tra alunni senza disabilità e quelli con disabilità delle scuole paritarie (che dovrebbero pagarsi il docente per il sostegno); vi sarebbe ancora discriminazione tra alunni con disabilità delle scuole statali (che hanno il sostegno pagato dallo Stato) e quelli delle paritarie.
La Corte di Cassazione fa un ragionamento più lineare, fondato sempre sull’art. 33 della Costituzione, ma fonda la propria decisione non sul comma 4, ma sul comma 3, secondo il quale gli enti privati sono liberi di aprire scuole, purchè “senza oneri per lo Stato”.
Argomenta la Corte che in base all’art. 1 comma 4 della L. n° 62/2000 sulla parità scolastica, le scuole paritarie quando chiedono ed accettano la parità scolastica assumono, come condizione pregiudiziale, l’obbligo di accogliere alunni con disabilità. Pertanto esse sono consapevoli che tutte le spese di inclusione di tali alunni debbono essere a loro carico, poiché debbono rientrare nei loro costi di gestione. Nè sarebbe legittimo accollare tali spese allo Stato stante il divieto dell’art. 33 comma 3 della Costituzione che vieta allo Stato di sopportare oneri per il funzionamento delle scuole paritarie.
Queste ultime, afferma la Corte di Cassazione, non hanno quindi il diritto soggettivo ad ottenere né il pagamento né il rimborso per le spese dei docenti per il sostegno.
OSSERVAZIONI
La decisione, presa a sezioni unite, si fonda sostanzialmente sull’art. 33 comma 3 della Costituzione che ha fatto scorrere fiumi di inchiostro fin dall’approvazione della Costituzione stessa. Nella prassi politica, tradotta in atti legislativi, lo Stato, col voto contrario minoritario dei partiti laici, ha sempre erogato ed eroga fondi alle scuole paritarie: direttamente a quelle primarie parificate in base alla convenzione con la quale dette scuole ricevono la concessione di gestire corsi per conto dello Stato ricevendone il compenso (vedi scheda n° 201), sia indirettamente tramite bonus e vaucer agli alunni.
E quanto agli alunni con disabilità l’art. 1 comma 14 della stessa L. n° 62/2000 sulla parità scolastica stanzia un finanziamento apposito, ovviamente che però non copre il costo dello stipendio annuale di un docente per il sostegno.
È probabile che, a questo punto, le scuole paritarie potrebbero invocare la violazione dell’art. 33 comma 4 della Costituzione. Però nel ricorso rigettato questa eccezione di costituzionalità non è stata sollevata e quindi, per questo caso, la decisione della Corte di Cassazione è ormai passata in giudicato. Ma non è detto che essa non possa essere sollevata in altra eventuale causa, dal momento che le decisioni della Cassazione valgono solo per la causa trattata e hanno solo valore di precedente giurisprudenziale per il futuro.
Le scuole private potrebbero forse sollevare questione di costituzionalità pure con riguardo all’art. 118, comma 4 della Costituzione (introdotto con le modifiche del 2001) secondo cui lo Stato e gli altri Enti territoriali “favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. La formula della norma costituzionale invero non sembra però assicurare un diritto soggettivo essendo stato usato il termine “favoriscono”.
Lascia infine perplessi l’affermazione della Corte di Cassazione secondo la quale lo Stato effettua una concessione amministrativa ai privati per la gestione di scuole. Qualificare come “concessione amministrativa” l’esercizio di una attività didattica sembra contrastare però con l’art. 33 comma 3 secondo cui i privati hanno riconosciuto direttamente dalla Costituzione la libertà di aprire proprie scuole. Forse il concetto di concessione amministrativa potrebbe applicarsi solo alle scuole Primarie Paritarie che siano anche parificate in base ad apposita convenzione, in forza della quale lo Stato paga a dette scuole tutti i docenti, e quindi anche quelli per il sostegno. Però il concetto di concessione amministrativa sembra piuttosto antiquato in questa ipotesi.
In dottrina è stata avanzata invece l’ipotesi di un “contratto a favore di terzi”, di cui agli artt. 1414 e seg. del Codice Civile; in forza di esso lo Stato, che ha l’obbligo di garantire l’istruzione ai cittadini, si avvarrebbe di terzi (scuole primarie parificate) per adempiere questo suo obbligo. Comunque si qualifichi il rapporto tra Stato e scuole private, resta il fatto che l’art. 1 comma 1 della L. n° 62/2000 fa rientrare nel sistema nazionale di istruzione le scuole private paritarie, le quali acquistano certamente una connotazione pubblicistica, se non altro al fine della realizzazione del servizio nazionale d’istruzione (art. 41 comma 3 della Costituzione).
E’ appena il caso di ricordare che prima della L. n° 62/2000 la giurisprudenza era orientata nel senso di affermare l’obbligo per le scuole private di accettare alunni con disabilità nel solo caso in cui lo Stato pagasse gli insegnanti per il sostegno, come ad esempio per le scuole Primarie parificate. Con l’art. 1 comma 4 della L. n° 62/2000 invece l’obbligo è divenuto generale in considerazione del principio costituzionalmente affermatosi dell’inclusione scolastica. A chi affermasse, secondo la vecchia giurisprudenza, che lo Stato non può imporre obblighi senza fornire i mezzi per il loro adempimento, alla luce della presente sentenza si potrebbe replicare che i privati assumono tali obblighi nell’ambito del rischio d’impresa e provvedono a coprire i maggiori costi costi aumentando le rette. La questione è assai dibattuta, come dimostra il fatto che la presente sentenza è stata pronunciata a sezioni unite, poiché si erano determinati orientamenti contrastanti in diverse sezioni della stessa.
Sarà interessante vedere come il problema verrà affrontato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, specie dalla Corte Costituzionale in caso di eventuale ricorso alla stessa, circa il conflitto apparente tra i commi 3 e 4 dell’art. 33 della Costituzione, anche alla luce dei finanziamenti fin qui legalmente erogati dallo Stato alle scuole paritarie, pure per l’inclusione degli alunni con disabilità.
Potrebbe riaprirsi l’annoso dibattito tra scuola statale e privata a causa dell’inclusione degli alunni con disabilità? E con quali risvolti politici?
AGGIORNAMENTO DEL 1/7/2016
La legge di riforma della scuola n° 107/15, art. 1 comma 151 ha introdotto una detrazione fiscale dall’ammontare dell’IRPEF da pagare sino ad un massimo di € 400 annui per le spese sostenute per l’iscrizione e la frequenza nelle scuole paritarie per alunni con e senza disabilità.
Più di recente la L. n° 89/2016 all’art. 1 quinquies, comma 1 prevede che:

“A decorrere dall’anno 2017, è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui.”

Vedi anche le schede normative:
Pubblicato il 23/6/2014
Aggiornato il 24/4/2018
Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell’area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
Viale delle Milizie, 106
00192 Roma
06/3723909
06/3722510
Email:osservscuola.legale@aipd.it
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Paritarie vs Cassazione: chi paga le spese per i docenti di sostegno? ultima modifica: 2019-12-03T14:59:33+01:00 da
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