Pensioni quota 100, tutto ciò che serve sapere in 10 domande e 10 risposte

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di Davide Colombo, Il Sole 24 Ore, 7.1.2019

– Il decreto legge con le prime modifiche alla riforma Fornero e le nuove misure di contrasto alla povertà è pronto. Si compone di due titoli e 27 articoli e, se non ci saranno ripensamenti sull’agenda di governo, dovrebbe essere esaminato in pre-consiglio martedì 8 gennaio per poi approdare in Consiglio dei ministri nei giorni successivi. Il pacchetto previdenziale conferma tutte le anticipazioni delle ultime settimane: oltre al debutto triennale di “quota 100” con le finestre mobili trimestrali ci sono le proroghe di opzione donna e dell’Ape sociale. Ecco quello che occorre sapere.

1) Da quando si potrà fare domanda per pensionamento con “quota100”?
La sperimentazione vale per il triennio 2019-2021. Chi ha già maturato i requisiti minimi di 62 anni e 38 di contributi e chi li maturerà dal 1° gennaio in avanti potrà fare domanda di pensionamento appena la norma sarà in vigore e resa operativa. Per i primi la decorrenza della pensione scatta da aprile (in caso di ritardi saranno riconosciuti i mesi precedenti) per i secondi la decorrenza scatta invece tre mesi dopo la data di maturazione dei requisiti.

2) E per i dipendenti statali?
Solo pochi dipendenti pubblici riusciranno a salire sul primo treno di quota 100 a loro disposizione in partenza il 1° luglio 2019. Il decreto parla chiaro: per utilizzare questa finestra occorrerà infatti aver maturato i requisiti entro il prossimo 31 marzo e aver presentato la domanda di pensionamento anticipato all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi. Un vincolo quest’ultimo che sarà stringente per tutte le uscite. Gli statali che varcheranno le soglie anagrafiche e contributive per quota 100 dopo il 1° aprile dovranno invece attendere fino a ottobre (sei mesi) per usufruire del trattamento anticipato. È su questa finestra che, con tutta probabilità, si concentrerà la prima vera ondata dei dipendenti pubblici. Che per avere subito a disposizione il Tfs/Tfr potranno chiedere un anticipo bancario (prestito-ponte) con la garanzia dello Stato sulla base di apposite convenzioni che dovranno essere siglate dalla Pa con l’Abi nelle quali dovranno essere preventivamente fissati i limiti dei tassi d’interesse che potranno essere applicati dagli Istituti di credito.

3) È vero che viene prorogata per un altro anno opzione donna?
Sì. La bozza del decreto prevede una proroga per tutto i l 2019 per consentire il pensionamento anticipato con 35 anni di contributi alle nate nel 1959 (1958 se lavoratrici autonome). L’assegno pensionistico verrà ricalcolato con in metodo contributivo.

4) Ma chi va in pensione con “quota 100” avrà una penalizzazione?
Avrà una pensione più bassa perché lasciando prima il lavoro avrà meno contributi e, con un’età più bassa, avrà anche un coefficiente di trasformazione del montante contributivo in pensione più basso.

5) Di quanto sarà più bassa questa pensione anticipata?
Per capire di quanto sarà più bassa questa pensione anticipata bisognerà introdurre i propri dati nel simulatore Inps “La mia pensione futura”, operazione che si consiglia di effettuare prima di fare domanda di pensionamento. I calcolatori Inps saranno presumibilmente aggiornati ai nuovi requisiti “quota 100” il prima possibile, comunque dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto.

6) Si è parlato anche di pace contributiva, un’operazione che andrà in tandem con “quota 100”. Come funziona?
Si tratta di una doppia agevolazione fiscale che consentirà a tutti i lavoratori di colmare vuoti nel percorso contributivo, ma solo dal 1° gennaio 1996, fino a 5 anni facendo leva su un meccanismo di rateazione, con un massimo di 60 versamenti mensili di importo non inferiore ai 30 euro, senza interessi né sanzioni. Il primo bonus fiscale è rappresentato dalla possibilità per il lavoratore di detrarre ai fini Irpef il 50% del versamento relativo al “riscatto” contributivo. La seconda agevolazione fiscale è prevista per le imprese. Che potranno sostenere l’onere del “riscatto” destinando a questo fine i premi di produttività spettanti al lavoratore. Una possibilità, quindi, e non un obbligo per la quale scatterebbe la deducibilità dal reddito d’impresa delle somme utilizzate per colmare i “buchi” contributivi del lavoratore.

7) E la pensione di vecchiaia? Come cambia?
I requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia continueranno ad essere adeguati agli incrementi legati alla speranza di vita. Pertanto, nel biennio 2019/2020, saranno necessari 67 anni di età. La bozza del decreto legge prevede ulteriori modalità di pensionamento anticipato, tralasciando la prestazione di vecchiaia. Il conseguimento della pensione di vecchiaia opera a condizione che sia cessata l’attività lavorativa dipendente e la rendita decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti. Per gli iscritti alle gestioni esclusive, come ad esempio i pubblici dipendenti, il trattamento può spettare dal giorno successivo.

8) E la proroga dell’Ape sociale?
Il Governo proroga la sperimentazione di questo speciale accompagnamento alla pensione di altri dodici mesi (dunque fino al 31 dicembre di quest’anno), omologando la sua scadenza a quella dell’Ape volontario (già prorogata dalla legge di Bilancio 2018); i beneficiari dell’Ape sociale devono avere almeno 63 anni di età, avere cessato il proprio rapporto di lavoro dipendente e rientrare alternativamente in uno dei quattro status codificati dalla legge 232/2016 e dal Dpcm 88/2017: si tratta di disoccupati che abbiano esaurito la Naspi e trascorso un ulteriore trimestre di inoccupazione, inclusi anche i titolari di contratti a termine che abbiano lavorato almeno 18 mesi negli ultimi 3 anni; le altre tre categorie consistono nei care-givers (parenti o affini entro il secondo grado che convivano da almeno 6 mesi con un disabile in condizione di gravità), in lavoratori disabili con invalidità civile pari o superiore al 74% o, ancora, nei lavoratori addetti per almeno sei anni negli ultimi sette (o sette negli ultimi dieci) a una o più delle quindici lavorazioni gravose censite da ultimo dal Dm Lavoro del 5 febbraio 2018.

9) È vero che anche il datore di lavoro può riscattare i mancati contributi di assunti dal gennaio 1996 che vogliano optare per per “quota 100”?
Sì ma solo se si impegnano ad assumere un nuovo dipendente al posto del lavoratore in uscita. Le imprese, attraverso i fondi di solidarietà bilaterali, potranno erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito finanziando l’uscita di quei lavoratori con 59 anni e 35 di anzianità contributiva che raggiungono i requisiti di quota 100 nei successivi tre anni. Ma, come detto, solo in presenza di un turn over: l’opzione sarà infatti possibile sulla base di accordi collettivi di secondo livello (aziendali o territoriali) sottoscritti con i sindacati dove viene stabilito il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di quelli che accedono all’assegno.

10) Ma “quota 100” sarà a sua volta adeguata alla speranza di vita nei prossimi anni?
In teoria sì anche se per il momento la misura è sperimentale. Come detto prima per il pensionamento di vecchiaia il requisito resta a 67 anni mentre per gli anticipi gli adeguamenti di cinque mesi previsti in virtù dell’allineamento automatico all’aspettativa di vita sono cancellati. Anche quest’anno si potrà andare in pensione con 42 anni e 10 mesi (41 e 10 mesi le donne) ma con una finestra di tre mesi che posticipa la decorrenza. Stesso meccanismo è previsto per i lavoratori precoci (con un anno di contributi versati prima dei 19 anni), i quali potranno uscire a 41 anni ma con un posticipo di tre mesi. In pratica si perdono solo due mesi rispetto alla normativa vigente.

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Pensioni quota 100, tutto ciò che serve sapere in 10 domande e 10 risposte ultima modifica: 2019-01-07T21:56:15+01:00 da
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