Pensioni. Stop dal 2016 al prepensionamento nelle Pa

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di Alberto Brambilla,  PensioniOggi,  10.11.2016

–  Scade il 31 dicembre 2016 la finestra per le amministrazioni pubbliche
di collocare a riposo i lavoratori dichiarati in esubero con la normativa Ante Fornero

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Si chiuderà il 31 dicembre 2016 il prepensionamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dichiarati in soprannumero o in eccedenza all’esito a piani di riduzione delle piante organiche o da piani di ristrutturazioni. La misura contenuta nell’art. 2 del decreto legge n. 95/2012 prevede, infatti, l’obbligo per l’amministrazione, nei limiti del soprannumero, di procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti dichiarati in esubero che avrebbero maturato la decorrenza della pensione, secondo la normativa Ante-Fornero entro il 31 Dicembre 2016. Consentendo loro di accedere subito alla pensione in deroga alla normativa Vigente. Ne sono risultati, pertanto, coinvolti i lavoratori delle amministrazioni pubbliche che hanno raggiunto la vecchia pensione di anzianità (61 anni e 7 mesi e 36 di contributi oppure 62 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi) entro il 30 Dicembre 2015 oppure i 40 anni di contributi entro il 30 Settembre 2015 o ancora 65 anni e 7 mesi di età unitamente a 20 anni di contributi entro il 30 dicembre 2015.

La riduzione delle piante organiche
L’articolo 2 del decreto legge 95/2012, successivamente modificato dal decreto D’Alia (Dl 101/2013) ha disposto, infatti, la riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Normativa estesa poi dal decreto legge 101/2013 nei confronti di tutte le amministrazioni non statali che attuino riduzioni del personale e che abbiano dichiarato posizioni soprannumerarie o eccedentarie comprendendo, dunque, anche le autonomie locali, le regioni e le strutture del servizio sanitario nazionale diverse da quelle statali, dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici. L’articolo 2, comma 6, del decreto legge 101/2013 ha, infine, disposto, con una norma di interpretazione autentica che l’amministrazione, nei limiti del soprannumero, deve procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti pensionistici sopra indicati.

Il canale di uscita riguarda, comunque, solo i casi di dichiarazione di soprannumerarietà o di eccedenza e non può mai essere utilizzato come strumento per eludere i nuovi requisiti della pensione di vecchiaia o anticipata, dettati dal Dl 201/2011. In altri termini non si tratta, quindi, di un diritto soggettivo del lavoratore, bensì di una scelta che opera l’Amministrazione nel contesto dei piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e di riduzione della spesa di personale. Per giungere al collocamento a riposo del dipendente pubblico la pubblica amministrazione deve, pertanto, dapprima procedere alla dichiarazione di soprannumero o eccedenza di personale segnalandola preventivamente al rappresentante sindacale del comparto. E fare certificare dall’Inps il possesso, da parte del lavoratore interessato, dei requisiti per il collocamento a riposo in deroga alla normativa vigente.

Slitta il pagamento della Buonuscita
Secondo la Funzione Pubblica sono stati circa 13mila i lavoratori che, nelle varie articolazioni delle Pubbliche amministrazioni, hanno fruito in questi quattro anni dell’agevolazione; si tratta soprattutto di ex lavoratori delle province coinvolti nel processo di riordino delle funzioni degli enti di Area Vasta all’indomani dell’approvazione della Legge Delrio. Anche se in molti in Parlamento premono per una proroga della disposizione di almeno uno o due anni. Da segnalare che i lavoratori coinvolti nel processo subiscono una penalità non indifferente nell’erogazione del trattamento di fine servizio: il termine di pagamento dell’indennità viene determinato infatti sulla base di quando sarebbe stato maturato il diritto alla pensione con le regole Fornero. In sostanza per vedere la prima rata della buonuscita si dovranno attendere diversi anni rispetto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

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Pensioni. Stop dal 2016 al prepensionamento nelle Pa ultima modifica: 2016-11-10T22:13:38+01:00 da
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