Carmine Nicoletti, La Tecnica della scuola 17.10.2015.
Le scuole, in genere da settembre a novembre, effettuano le chiamate dei supplenti, docenti ed Ata, di prima seconda e terza fascia delle graduatorie d’istituto, proponendo contratti fino a nomina dell’avente diritto, fino al termine delle attività didattiche, e fino al 30 giugno o 31 agosto.
Sembrerebbe, però, che alcune scuole, durante queste operazioni di reclutamento di inizio anno scolastico, svolgano dei movimenti non troppo limpidi, per usare un eufemismo.
La prassi vuole che le istituzioni scolastiche “chi prima, chi dopo” inizino ad inviare le mail per raccogliere la disponibilità dei docenti e degli Ata aspiranti alle supplenze dalle suddette graduatorie d’istituto.
Il problema si nasconde proprio in quel “chi prima, chi dopo”.
Infatti, parrebbe che molte istituzioni scolastiche definite “furbette”, forti del fatto che non esiste una norma specifica che le obblighi a chiamare i supplenti in un giorno specifico o comunque in una ristretta cerchia di giorni, “ritardino volutamente” ad inviare le mail di convocazione, in modo tale che i docenti e gli Ata “sgraditi” che si collocano nelle posizioni superiori della graduatoria, vengano arruolati da altre istituzioni scolastiche, e loro, indisturbate, quando tutti “i fastidiosi aspiranti” sono stati sistemati in altre scuole, chiamano i loro prediletti dal punteggio più basso.
Ovviamente, così facendo, penalizzano non poco il personale con maggior punteggio che magari avrebbero interesse per vari motivi a lavorare nella scuola cosiddetta “furbetta”, e che invece, a causa di questo proditorio ed illecito comportamento, si devono accontentare della prima scuola che li chiama e che magari si trova pure a 50 km di distanza, perché, qualora non accettassero, si troverebbero depennati da quest’ultima.
E’ sotto gli occhi di tutti che l’atteggiamento di queste scuole che “ritardano volutamente le chiamate”, oltre ad essere fortemente lesivo dei diritti dei lavoratori, potrebbe anche ricadere nel campo penale per reati propri dell’incaricato di pubblico servizio o pubblico ufficiale ai danni della pubblica amministrazione.
Infatti, vista l’imperversante disoccupazione, si potrebbero avere anche interessi o benefìci “non meglio identificati” nel far ricadere la supplenza su un aspirante piuttosto che su un altro, mettendo in atto questo illecito e meschino meccanismo della “chiamata volutamente ritardata” .
La materia, ad oggi, è regolata (evidentemente solo in modo parziale), dal Decreto Ministeriale n. 131/2007 (regolamento sulle supplenze).
Dal prossino anno scolastico 2016/2017 “dovrebbero” entrare in vigore le nuove modalità di conferimento delle supplenze, introdotte dalla recente legge n. 107/2015 legge sulla cosiddetta “buona scuola”.
Anche queste novità, pongono non pochi interrogativi e perplessità sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale scolastico, più o meno della stessa natura di quanto su esposto.