Permessi brevi docenti e ATA: ore annue e giornaliere, modalità fruizione e recupero

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Orizzonte Scuola, 27.12.2018

– Il personale docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato, può fruire di permessi brevi per esigenze personali.

Vediamo come vanno fruiti i predetti permessi, quante ore è possibile fruire nel corso dell’anno e nel corso di una giornata, secondo quanto previsto dal CCNL 2007,  confermato dal Contratto 2016-18 per quanto in esso non espressamente previsto.

Permessi brevi: quante ore in un anno

Nel corso dell’anno, i permessi brevi non possono superare l’orario settimanale di servizio:

  • ATA: max 36 ore;
  • docenti scuola secondaria: max 18 ore;
  • docenti scuola dell’infanzia: max 25 ore
  • docenti scuola primaria: max 24 ore.

Permessi brevi: quante ore in un giorno

Il permesso orario giornaliero non può essere superiore alla metà dell’orario di servizio della giornata in cui lo stesso viene richiesto.

Esempio: docente con orario giornaliero di 4 ore; il permesso può essere fruito al max per 2 ore.

Permessi brevi: no frazioni orarie

I permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione, per cui non si potrà fruire di un permesso di mezz’ora o di un’ora e mezza.

Esempio: docente con orario giornaliero di 5 ore; il permesso può essere fruito al max per 2 ore.

Permessi brevi: subordinati a esigenze servizio

L’attribuzione di tali permessi, da parte del dirigente scolastico,  è subordinata, per i docenti, alla possibilità di sostituzione con personale in servizio.

Permessi brevi: recupero

I permessi brevi vanno recuperati entro i due mesi successivi alla fruizione dei medesimi.

Il recupero, nel caso dei docenti, va effettuato, scrive l’Aran, con supplenze o con svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

Se il recupero non è possibile, entro i due mesi successivi, per fatti attribuibili al al dipendente, l’Amministrazione effettua una trattenuta sullo stipendio pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate.

Se il recupero, invece, non è imputabile al dipendente, entro i due mesi successivi, la trattenuta non può essere disposta. Questi, a titolo esemplificativo, i casi in cui la causa del mancato recupero non è attribuile al dipendente:

  • non si verifica la necessità del recupero;
  • oppure si verifica ma il dipendente è impossibilitato a svolgerlo perché n malattia o congedi vari.

Il Contratto, evidenziamolo, non dice nulle nel caso in cui il permesso venga fruito durante le attività collegiali, che sono attività funzionali all’insegnamento ai sensi dell’art. 29 del CCNL succitato, non fungibili con le attività di insegnamento.

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Permessi brevi docenti e ATA: ore annue e giornaliere, modalità fruizione e recupero ultima modifica: 2018-12-28T05:45:39+01:00 da
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