di Andrea Carlino, La Tecnica della scuola, 22.10.2018
Tali domande hanno validità dall’1 gennaio al 31 dicembre. La domanda la possono inoltrare anche i lavoratori con contratto a tempo determinato.
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Il modello di domanda per i permessi
La domanda per i permessi diritto allo studio può essere presentata da tutto il personale della scuola sia di ruolo che supplente.
I permessi, se accordati, saranno fruibili nell’anno solare 2018 per un massimo di 150 ore (anche frazionabili tra più aspiranti). Per i supplenti i permessi sono proporzionali alla durata dell’incarico.
Il numero di permessi accordabili non può superare il 3% dell’organico.
Le modalità di fruizione, ripartizione delle quote orarie destinate alla frequenza, esami, incontri con i docenti ecc. (con certificazione) ed eventualmente libere (per studio), e le priorità nell’accoglimento delle domande sono regolate da contratti integrativi regionali che potrebbero anche prevedere una scadenza diversa da quella solita del 15 novembre.
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Tipologia di lavoratore
Personale a tempo determinato. Le 150 ore non spettano al personale assunto con contratto a termine.
L’art. 6 D.Lgs. n. 368/2001, pur stabilendo il principio di non discriminazione dei trattamenti economici e normativi riconosciuti al personale assunto a termine rispetto a quello a tempo indeterminato, fa salve le eventuali eccezioni, legate all’obiettiva incompatibilità dell’estensione di taluni istituti tipici del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con le caratteristiche proprie del contratto a termine.
Il personale a termine può però beneficiare dei permessi retribuiti di cui all’ art. 10 della L. n. 300/70, limitatamente ai giorni in cui deve sostenere le prove d’esame.
Part-time. Le 150 ore possono essere concesso ai dipendenti con un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale con regola della proporzionalità, per le diverse tipologie di assenza. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, trova ugualmente applicazione la regola del riproporzionamento.
Lavoratori studenti. Ai lavoratori studenti è riconosciuta l’indennità temporanea assoluta ove si infortunino nell’esercizio di esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro e svolgono un’attività lavorativa retribuita soggetta alla tutela contro gli infortuni.
Deve ritenersi che l’indennità spetti anche ai giovani con contratto di formazione lavoro qualora l’infortunio si verifichi durante lo svolgimento dello stage formativo.
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