Andrea Carlino, La Tecnica della scuola 23.10.2017
– La scadenza per fruire dei diritti allo studio per l’anno solare 2018 è il 15 novembre 2017.
Il personale con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche, stipulato dopo il 15 ottobre e comunque entro il 31 dicembre, potrà presentare domanda entro i sette giorni successivi alla stipula del relativo contratto individuale e il beneficio sarà attribuito solamente in presenza di residua disponibilità di contingente.
La normativa generale per il diritto allo studio è disciplinata, dai contratti di lavoro e dall’art. 10 della legge 300/70. Il limite massimo per il diritto allo studio è fissato in 150 ore annue individuali, che sono concesse al 3% (2% in alcuni contratti del “terzo settore”) del personale in servizio a tempo indeterminato.
Se un corso ha la durata di 300 ore, ripartite su due anni solari, potrebbero essere concessi anche 300 ore di permesso (150X2) sempreché, nel secondo anno, il lavoratore interessato sia ricompreso tra i destinatari del beneficio, in base ai criteri di priorità vigenti.
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- Modello di domanda con informativa art. 13 D.Lvo 196/2003.
(modello USR Veneto dello scorso anno)
I contratti Nazionali di lavoro disciplinano le modalità di concessione delle 150 ore nonché l’ordine di precedenza per i richiedenti. La materia può anche essere disciplinata dai contratti integrativi.
Sebbene non espressamente previsto dalle normative sopra richiamate, i permessi per il diritto allo studio, possono essere concessi anche per la partecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, come, ad esempio, i portatori di handicap, sempre nel limite del 3% ovvero di un percentuale diversa se prevista dai contratti di lavoro.
I lavoratori che fruiscono dei permessi di studio hanno, inoltre, diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non hanno l’obbligo di svolgere lavoro straordinario, né lavoro nei giorni festivi o durante il riposo settimanale.
Per sostenere gli esami dei corsi relativi ai titoli universitari, post universitari di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, o comunque per i titoli abilitativi legali o attestati professionali, il lavoratore ha diritto, per il solo giorno della prova, ai permessi previsti dai CCNL.
TIPOLOGIA DI LAVORATORE
Personale a tempo determinato. Le 150 ore non spettano al personale assunto con contratto a termine. L’art. 6 D.Lgs. n. 368/2001, pur stabilendo il principio di non discriminazione dei trattamenti economici e normativi riconosciuti al personale assunto a termine rispetto a quello a tempo indeterminato, fa salve le eventuali eccezioni, legate all’obiettiva incompatibilità dell’estensione di taluni istituti tipici del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con le caratteristiche proprie del contratto a termine.
Il personale a termine può però beneficiare dei permessi retribuiti di cui all’ art. 10 della L. n. 300/70, limitatamente ai giorni in cui deve sostenere le prove d’esame.
Part-time. Le 150 ore possono essere concesso ai dipendenti con un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale con regola della proporzionalità, per le diverse tipologie di assenza. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, trova ugualmente applicazione la regola del riproporzionamento.
Lavoratori studenti. Ai lavoratori studenti è riconosciuta l’indennità temporanea assoluta ove si infortunino nell’esercizio di esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro e svolgono un’attività lavorativa retribuita soggetta alla tutela contro gli infortuni.
Deve ritenersi che l’indennità spetti anche ai giovani con contratto di formazione lavoro qualora l’infortunio si verifichi durante lo svolgimento dello stage formativo.
Alcuni pareri ARAN
L’ARAN, in più occasioni, ha fornito indicazioni in merito alla corretta applicazione della normativa che regola la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.
Riportiamo di seguito alcuni pareri espressi riferiti al Comparto Scuola.
1.1 In che cosa consiste la disciplina contrattuale del diritto allo studio nel comparto Scuola ?
II CCNL del comparto Scuola non hanno definito una apposita disciplina del diritto allo studio, ma si sono limitati a richiamare, all’ art. 146, comma 1, lett. g), del CCNL del 29.11.2007, la precedente regolamentazione pubblicistica dell’istituto contenuta nell’art. 3 del D.P.R. n. 395/1988, che così continua a trovare applicazione nel comparto scuola nella sua originaria formulazione.
Tale norma prevede, per i permessi per diritto allo studio, una misura “massima” annua pari a 150 ore e una platea di beneficiari pari al 3% delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno.
Pertanto se più soggetti chiedono un permesso per diritto allo studio per un numero di ore inferiori al massimale stabilito, ciò non comporta l’ampliamento della sua attribuzione essendo vincolante il limite percentuale dei beneficiari.
Il limite percentuale, infatti, va riferito al personale e non alle ore di permesso, le quali possono essere chieste e concesse anche in misura inferiore al massimo disponibile.
1.2 A quale livello di contrattazione vengono definiti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio?
Ai sensi dell’art. 4 del CCNL 29/11/2007 i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione integrativa, presso ciascuna direzione regionale.
1.3 Nell’ambito dei permessi per diritto allo studio, pari a 150 ore individuali per ciascun anno, può essere ricompreso anche il tempo di percorrenza necessario per raggiungere la sede delle lezioni?
In base alla formulazione della disciplina contenuta all’art. 3 del D.P.R. n. 395/1988, cui il CCNL del comparto Scuola fa rinvio, si ritiene che nel computo del monte ore dei permessi studio debba essere incluso il tempo di percorrenza necessario per recarsi nel luogo di svolgimento delle lezioni.
Infatti ciò che rileva, al fine della quantificazione dei permessi, è l’arco temporale in cui il dipendente deve assentarsi dal luogo di lavoro per partecipare alle lezioni o ai corsi. Pertanto, ad esempio, nel caso del dipendente che intenda frequentare due ore di lezione presso l’Università di appartenenza, in concomitanza con l’orario di lavoro, dovrà fruire non solo delle due ore di permesso, ma a queste dovrà ricomprendere anche il tempo utilizzato per raggiungere la sede di svolgimento delle lezioni. Infatti le ore di permesso fruite devono corrispondere all’intera durata dell’assenza e le stesse dovranno essere decurtate dal monte-ore annuo a disposizione del dipendente.
Peraltro, sulla rilevanza dell’elemento della necessaria collocazione delle lezioni nell’ambito dell’orario di lavoro, si è espressa anche la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro (sentenza n. 10344 del 22 aprile 2008), secondo la quale i permessi in questione possono essere utilizzati “soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola contrattuale in orari coincidenti con quelli di servizio e non per le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per le altre attività complementari (come ad esempio i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).”
1.4 I permessi per il diritto allo studio possono essere concessi agli studenti fuori corso?
I permessi per diritto allo studio possono essere attribuiti anche agli studenti fuori corso, purché siano rispettate le priorità prescritte dalla disciplina dell’art. 13 del CCNL del 16 maggio 2001.
1.5 I permessi per diritto allo studio possono essere richiesti per la frequenza di corsi serali?
In proposito, occorre precisare che i permessi per motivi di studio devono essere fruiti solo per assentarsi dal lavoro per la frequenza dei corsi nei giorni e nelle ore durante le quali il dipendente dovrebbe rendere la sua ordinaria prestazione lavorativa. Pertanto, nell’ipotesi di un corso di studi in orario serale, il dipendente potrà usufruire dei permessi di studio solo qualora la sua prestazione lavorativa viene svolta secondo un’articolazione oraria che coincida con lo svolgimento del corso.
In caso contrario oppure nei casi in cui le lezioni sono effettuate al di fuori dell’orario di lavoro, il dipendente non ha alcun titolo a fruire dei permessi in esame, la cui finalità è quella di consentire la frequenza di corsi solo qualora lo svolgimento degli stessi coincida con l’orario di lavoro del dipendente interessato.
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Permessi diritto allo studio, modello di domanda in PDF (scadenza 15 novembre) ultima modifica: 2017-10-24T05:09:15+02:00 da