Permessi personali e per visite mediche. Alcune indicazioni utili

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di Marco Barone, Orizzonte Scuola, 7.12.2018

– I pronunciamenti dell’ARAN, non sono pareri vincolati, ma servono per orientarsi nel mare magnum della normativa per ogni settore della pubblica amministrazione.

I pronunciamenti dell’ARAN, come sottolineato dalla più recente Cassazione, non hanno carattere vincolante: “Né può portare ad una diversa interpretazione la nota dell’ARAN richiamata, atteso peraltro che come affermato dalla stessa ARAN (RAL725 Orientamenti Applicativi), le risposte a quesiti formulati dalle amministrazioni nell’attività di assistenza delle pubbliche amministrazioni per la uniforme applicazione dei contratti collettivi, espressamente prevista dall’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, non hanno carattere vincolante e non rivestono neanche la caratteristica della -interpretazione autentica – per la quale, invece, è prescritto uno specifico procedimento negoziale. ( Cassazione che Sezione Lavoro che con Sentenza n. 15301 del 12/6/2018 )”.

Ma è innegabile che rivestano una funzione di orientamento molto importante all’interno del Pubblico Impiego, a partire dalla legislazione scolastica che è una delle più complicate nel panorama normativo italiano.

Ora, l’ARAN, si è pronunciata, con alcuni interventi, su diverse problematiche che riguardano le modalità di utilizzo dei permessi per motivi personali,familiari, o per visite specialistiche. Pur riguardando settori specifici, come il settore Università, i principi di diritto espressi possono riguardare anche il settore istruzione stante anche la verosimiglianza tra le disposizioni contrattuale in particolar modo per il personale ATA. Vediamo i quesiti e le risposte fornite dall’ARAN nel mese di novembre 2018:

I Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari di cui all’art. 48 del CCNL 19/4/2018 non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore. Tale previsione è valida solo in caso di assenza per l’intera giornata o anche nel caso in cui il dipendente presti servizio prima o dopo l’utilizzo del permesso in oggetto ed abbia necessità di richiedere un’altra tipologia di permesso orario?

Il limite previsto dalla clausola in esame riguarda il caso in cui, nell’arco della stessa giornata, il permesso per motivi personali o familiari sia fruito congiuntamente ad altre tipologie di permesso orario. Ciò al fine di evitare che l’assenza del dipendente si protragga per buona parte della giornata, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell’attività dell’amministrazione e dei servizi erogati.

Al fine di favorire un’applicazione più flessibile dell’istituto, la scrivente Agenzia ha avuto comunque modo di chiarire che:

a) il limite in questione concerne solo la fruizione di permessi orari di altra tipologia e non anche permessi orari della medesima tipologia; in tale ottica, è possibile, ad esempio, che il dipendente fruisca, in un primo momento della giornata, di un’ora di permesso per motivi personali e, in un secondo momento, di altra ora di permesso della medesima tipologia; resta ferma, in ogni caso, ogni valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio effettuata dal datore di lavoro, prima della concessione dei permessi;

b) sulla base di modalità definite in modo uniforme per tutti i lavoratori, è possibile consentire la fruizione del permesso per motivi personali e familiari – ferme restando, in ogni caso, le valutazioni di compatibilità con le esigenze di servizio – anche nei casi in cui, nella stessa giornata, il dipendente abbia fruito o intenda fruire di altra tipologia di permesso orario, che configuri un suo diritto soggettivo, non limitato da alcuna valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio, come nei casi dell’art. 33 della legge n. 104/1992 o dell’art. 39 del d. lgs n. 151/2001; ciò in considerazione del fatto che il limite alla fruizione è posto al fine di tutelare un interesse organizzativo delle amministrazioni e che le stesse, in un’ottica di prudente apprezzamento di tale interesse, possano comunque adottare, in modo uniforme per tutti i lavoratori, alcuni spazi di flessibilità applicativa.

Nel caso di concomitanza tra l’espletamento di visita specialistica e la situazione di incapacità lavorativa già certificata dal medico curante mediante idonea attestazione, perché è rilevante la attestazione redatta dal medico o dal personale della struttura in cui si è svolta la visita?

Il contratto ha richiesto, in aggiunta all’attestazione di malattia del medico curante, anche l’ulteriore attestazione della struttura presso la quale il dipendente si è sottoposto alla visita o alla prestazione medica, in quanto la prestazione viene effettuata al di fuori del proprio domicilio con conseguente necessità di giustificare la mancata presenza presso lo stesso.

I permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici possono essere fruiti, nell’arco della stessa giornata lavorativa, congiuntamente ad altre tipologie di permessi orari?

I permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici di non possono essere utilizzati, nello stesso giorno, congiuntamente ad altre tipologie di permesso.

Il limite previsto dalla clausola in esame riguarda il caso in cui, nell’arco della stessa giornata, il permesso orario per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici sia fruito congiuntamente ad altre tipologie di permesso orario. Ciò al fine di evitare che l’assenza del dipendente si protragga per buona parte della giornata, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell’attività dell’amministrazione e dei servizi erogati.

Al fine di favorire un’applicazione più flessibile dell’istituto, la scrivente Agenzia ha avuto comunque modo di chiarire che:

a) il limite in questione concerne solo la fruizione di permessi orari di altra tipologia e non anche permessi orari della medesima tipologia; in tale ottica, è possibile, ad esempio, che il dipendente fruisca, in un primo momento della giornata, di un’ora di permesso per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici e, in un secondo momento, di altra ora di permesso della medesima tipologia;

b) sulla base di modalità definite in modo uniforme per tutti i lavoratori, è possibile consentire la fruizione del permesso in questione anche nei casi in cui, nella stessa giornata, il dipendente abbia fruito o intenda fruire di altra tipologia di permesso orario, che configuri un suo diritto soggettivo, non limitato da alcuna valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio, come nei casi dell’art. 33 della legge n. 104/1992 o dell’art. 39 del d. lgs n. 151/2001; ciò in considerazione del fatto che il limite alla fruizione è posto al fine di tutelare un interesse organizzativo delle amministrazioni e che le stesse possano comunque adottare, in modo uniforme per tutti i lavoratori, alcuni spazi di flessibilità applicativa.

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