Orizzonte Scuola, 27.10.2019
– Sono ormai numerose le sentenza a favore dei docenti sull’annosa questione autocertificazione/ documentazione dei permessi per motivi personali e familiari (3 + 6) (l’ultima sentenza è quella del tribunale di Agrigento).
Ma cosa si intende per autocertificazione? E davvero, come qualcuno si ostina ad affermare, il dipendente sia soggetto ai controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000?
Abbiamo chiesto all’esperto di legislazione scolastica Paolo Pizzo di fare luce sulla questione.
Infatti alcuni Dirigenti (e anche alcuni sindacalisti) ritengono che il dipendente sia soggetto ai controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000.
A QUALI AUTOCERTIFICAZIONI SI RIFERISCE L’ART 71 DEL DPR 445/2000
Il comma 1 dispone: Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
E il comma 2 più precisamente:
I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le modalità di cui all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
Ebbene, giova ricordare che l’art. 46 fa riferimento ad “autocertificazione” di stati, qualità personali e fatti oltretutto precisamente elencati, quali, per esempio, data e il luogo di nascita;
residenza; cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici; stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; stato di famiglia; esistenza in vita nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente; iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l appartenenza a ordini professionali; titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica ecc.
I PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI E FAMILIARI SONO ALTRA COSA
Per ciò che riguarda i permessi di cui stiamo trattando non è quindi possibile l’applicazione di tali controlli in quanto è palese come non tutti i motivi familiari o personali possono essere documentati o certificati e sui quali è possibile fare un controllo. Non è infatti un caso che, a differenza di ciò che è previsto nei CCNL di altri Comparti, le parti (sindacati e ARAN), hanno inteso scrivere che i motivi si possono documentare “anche mediante autocertificazione” e lasciato volutamente la dicitura generica “motivi personali e familiari”. Senza appunto fare riferimento a “gravi e documentati motivi” (per esempio) o ad una autocertificazione ai sensi del DPR citato che in questo caso non può quindi essere applicato.
Si dovrebbe infatti spiegare come sarebbe possibile un controllo su un docente che chiede il permesso per poter accompagnare la moglie all’ospedale oppure all’aeroporto, oppure perché deve fare un trasloco o qualunque altro motivo che rientra nella sfera personale o familiare (Corte de conti docet) e che quindi di fatto non può essere oggetto di un controllo.
ARAN E SENTENZE
Sulla questione “autocertificazione” sono intervenuti a più riprese sia l’ARAN che numerose sentenze, stabilendo che il DS non ha nessun potere discrezionale, né nel concedere il permesso, né tanto meno nel merito nei motivi a supporto della richiesta.
In buona sostanza “l’autocertificazione” non può che essere intesa a soddisfare esclusivamente il mero controllo di tipo formale e non come sostituzione di un documento “ufficiale” (se non fosse così nel CCNL si sarebbe scritto altro).
Per queste ragioni a tali permessi non può essere applicato (e lo dico proprio “giuridicamente”) l’art. 71 del DPR 445/2000, checché ne dica qualche Dirigente o qualche sindacalista, con la precisazione finale che per “autocertificazione” deve intendersi che il dipendente è tenuto a dare delle indicazioni giustificative dell’assenza, senza quindi l’obbligo di documentare o certificare i motivi e senza che l’Amministrazione possa richiedergli ulteriori giustificazioni o effettuare delle indagini per verificare la veridicità di quanto dichiarato dallo stesso.
Se così non fosse anche le numerose sentenze (tutte a favore dei docenti) avrebbero in qualche modo messo in evidenza tale aspetto. Vanno invece tutte in senso contrario ovvero per come è stato inteso e formulato il CCNL nella parte relativa ai permessi personali e familiari.
Mi basta quindi ricordare quanto riportato nel CCNL (che è l’unico da seguire) al quale appunto non può essere applicato quanto prescritto nel DPR 445/2000.
Altra cosa poi, come è accaduto e accade ancora, che tale dettato normativo non si voglia applicare o si continui ad “interpretare”. Ma questa è un’altra storia riportata comunque poi nell’alveo contrattuale anche dai tribunali.
Permessi retribuiti, autocertificazione: ecco perché i docenti non sono soggetti a controlli ultima modifica: 2019-10-27T21:37:41+01:00 da