di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 7.1.2023.
Una docente ci chiede se il dirigente scolastico può rifiutare la richiesta di permesso retribuito per motivi familari, se questa è presentata il giorno stesso della fruizione. Rispondiamo che comunque il diritto alla fruizione del permesso retribuito non è soggetto a nessuna concessione del dirigente scolastico, nemmeno se il permesso è richiesto nella medesima giornata della fruizione.
Permessi retribuiti sono norma contrattuale
C’è da specificare che la normativa di riferimento per quanto riguarda i permessi retribuiti è scritta nel Contratto collettivo nazionale della scuola. A tal riguardo l’art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006-2009, rimasto in vigore ai sensi dell’art.1, comma 10, del CCNL scuola 2016-208, dispone, solo per i docenti di ruolo, il diritto a fruire tre giorni di permesso retribuito per motivi familiari o personali, inoltre estende questo diritto, per gli stessi motivi, alla fruizione di sei giorni di ferie.
Nella norma è scritto: “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
È utile leggere con attenzione l’ultimo periodo del comma 2 dell’art.15 del CCNL scuola 2006/2009, in cui si chiarisce senza ombra di dubbio che è possibile fruire, dopo i tre giorni di permessi retribuiti, anche dei sei giorni di ferie, che verrebbero fruiti anziché come semplici ferie, allo stesso modo dei tre giorni come permessi retribuiti. Quindi, in ragione di quanto suddetto, i giorni di permesso retribuito, la cui fruizione sfugge alla possibile discrezionalità del Dirigente scolastico, sono fino ad un massimo di nove.
Tribunale di Velletri, Cuneo e Ferrara
Il godimento del diritto dei 6 giorni di ferie, previsti dal comma 9 art. 13 del CCNL scuola, ma fruiti ai sensi dell’art.15, comma 2 del medesimo contratto, trova riscontro in due sentenze del 2019 dei tribunali di Velletri e Ferrara.
Il Tribunale di Velletri, con Sentenza n. 378/2019 pubblicata il 05/03/2019, a seguito di un ricorso promosso dalla UIL Scuola, riconosce ad un docente il diritto a fruire, al posto dei sei giorni di ferie, ai sensi dell’art.13, comma 9 del CCNL scuola, di sei giorni di permesso retribuito per motivi familiari e personali senza la necessità che vi sia un atto di concessione da parte del Dirigente Scolastico.
Il Tribunale di Cuneo con la sentenza n.15 del 28 gennaio 2020, avvalora quanto più volte sostenuto dalla nostra rivista, ovvero che la legge di bilancio 2013 all’art. 1 comma 54 si riferisce solamente alle ferie fruibili con l’art.13 del CCNL e in nessun modo abroga l’art.15 comma 2 e il suo ultimo periodo. Per cui è acclarato che i giorni di permesso retribuito possono essere fruiti fino ad un massimo di nove giorni e non solo tre come credono alcuni Ds.
Il Tribunale di Ferrara con sentenza n.54 del 2019, pubblicata il 2 aprile 2019, ha chiarito che l’articolo 15 del CCNL prevede il diritto del dipendente ad utilizzare sino a 6 giorni delle proprie ferie per motivi familiari o personali trasformandole in un’altra tipologia di assenza, cioè nel permesso retribuito per motivi personali e familiari.
La sentenza del Tribunale di Fermo ha stabilito che: “Dal tenore letterale della norma (art. 15 c. 2 CCNL Scuola) si evince chiaramente che i permessi retribuiti per motivi personali o familiari sono da qualificarsi come un vero e proprio diritto del lavoratore non subordinato a valutazioni del Dirigente scolastico e fruibili per effetto della mera presentazione della relativa domanda”
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