di Fabrizio De Angelis, La Tecnica della scuola, 26.3.2019
– I permessi retribuiti per quanto riguarda i docenti, ai sensi dell’art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006/2009, sono un diritto contrattuale e possono essere fruiti fino a un massimo di nove giorni ad anno scolastico. Tali disposizioni sono rimaste inalterate nel nuovo CCNL.
Permessi docenti nuovo contratto: nessuna modifica
Il dirigente scolastico, come abbiamo ricordato in precedenza, deve solo verificare la regolarità normativa dell’istanza presentata dal docente, senza avere nessun potere di veto.
In base alla normativa, “il dipendente, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
Permessi docenti nuovo contratto: Ferie al posto dei permessi?
Uno degli aspetti che generano un po’ di confusione fra i docenti è il passaggio che abbiamo riportato poco sopra: “Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
La questione viene spesso legata al divieto di monetizzazione delle ferie non godute per i dipendenti pubblici, misura introdotta dal decreto sulla “Spending review” (art. 5 comma 8) convertito in legge n. 135 il 7 agosto 2012 e, poi, dalla legge di stabilità n. 228 del 24 dicembre 2012 (art. 1 commi 54, 55 e 56).
Il comma 54 della L. 228/2012, non cambia quindi la possibilità di fruizione dei 6 giorni di ferie durante i periodi lavorativi. La legge interviene in modo esplicito esclusivamente sulla monetizzazione delle ferie, non certo sul tema dei permessi.
Il contratto cioè stabilisce che per motivi familiari o personali si possa estendere il numero dei giorni di permesso retribuito, utilizzando i giorni di ferie che però a questo punto perdono tale caratterizzazione, tant’è che risultano disciplinati nelle modalità (documentazione o autocertificazione) e nelle finalità dall’art. 15 comma 2.
In definitiva, il contratto stabilisce che per motivi familiari o personali è possibile estendere il numero dei giorni di permesso retribuito, utilizzando i 6 giorni di ferie, che però a questo punto perdono tale caratterizzazione, tant’è vero che risultano disciplinati nelle modalità (documentazione o autocertificazione) e nelle finalità dall’art. 15 comma 2.
Permessi docenti nuovo contratto: gli altri permessi retribuiti
Il docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o comunque convivente e di affini di primo grado: gg. 3 per evento.
- Il diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
- I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 10412 sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 32413, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
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Permessi retribuiti, si possono usare anche i sei giorni di ferie ultima modifica: 2019-03-26T21:57:53+01:00 da