di Fabrizio De Angelis, La Tecnica della scuola, 31.1.2018
Permessi studio supplenti temporanei
Infatti, la normativa parla chiaro: ai docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato sino al 30.6 ovvero sino al 31.8 (per i docenti con contratto a tempo determinato vedi C.M. n. 130 del 21.4.2000, prot. 49479) possono essere concessi permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali, ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 395/1988; ai fini della frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della categoria
di appartenenza, di corsi per il conseguimento di un titolo di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, di corsi
per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, di corsi per il conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto (es. seconda laurea).
La nota dell’USR Calabria
A sostegno di tale disciplina normativa, riportata dal sindacato Gilda, segnaliamo una nota dell’USR Calabria, che ha come oggetto proprio i Permessi studio- frequenza dei docenti (supplenti temporanei) non titolari di contratto fino al 30 giugno 2018 ai corsi per il conseguimento del titolo di specializzazione per il Sostegno.
Infatti la nota esplicita che, per i supplenti brevi, non titolari di contratto fino al 30 giugno 2018, sarà usufruire dei permessi studio per la frequenza dei Corsi per poter conseguire il titolo di specializzazione sul Sostegno.
Pertanto, i Dirigenti Scolastici saranno autorizzati, dopo l’ok dell’ATP di riferimento, a concedere i permessi per il diritto allo studio ai docenti con supplenza temporanea che, tramite specifica dichiarazione personale, dimostrino di essere effettivamente iscritti ai Corsi di specializzazione sul sostegno.
Leggi QUI la nota
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