Orizzonte Scuola, 2.3.2020
– Il diritto spetta anche se la prova non coincide con l’orario di lavoro [scheda] –
L’art. 15 del CCNL 2006-09 dispone che al personale a tempo indeterminato spettano gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente, educativo ed ATA.
Presupposti e durata
Gli 8 giorni sono previsti per le sole giornate di espletamento delle prove (concorso/esame) e per l’eventuale viaggio (raggiungimento della località in cui si svolge il concorso/esame e rientro in sede) con esclusione quindi delle giornate di studio e di preparazione alle suddette prove per le quali il dipendente potrà ricorrere ad altri istituti comunque cumulabili con gli 8 gg. di permesso (es. 150 ore di diritto allo studio).
Modalità di fruizione
I permessi non sono frazionabili in ore e sono da fruire esclusivamente in giorni, sia per il personale docente/educativo che ATA.
Il permesso di 8 giorni ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio può essere inoltre fruito in modo continuativo (es. per 3 giorni: lunedì, martedì e mercoledì) o frazionato (es. per 3 giorni: giovedì, venerdì e lunedì). Nell’ultimo caso il sabato e la domenica (giorno libero o non lavorativo) non dovranno essere ricompresi nell’assenza.
Concorsi o esami che danno titolo al permesso
L’art. 15 del cit. CCNL, nella sua generica formulazione, non pone alcuna indicazione vincolante in ordine alla tipologia di concorsi o esami che possono giustificare la fruizione degli otto giorni di permesso.
In materia, quello che rileva è che il dipendente produca la documentazione (o autocertificazione) idonea a giustificare la richiesta e la fruizione del permesso.
Pertanto, non vi è alcuna condizione o vincolo in merito alla tipologia di concorsi o esami, in base alla quale si può usufruire dei permessi in questione.
Si ravvisa solo un parere del Consiglio di Stato n. 70/1968 che afferma che il permesso non spetta per gli esami necessari al conseguimento della patente di guida.
Adempimenti (dipendente e Dirigente)
Il dipendente
È tenuto ad esercitare il suo diritto nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, evitando ogni forma di abuso.
Preventivamente: presenta richiesta di permesso redatta per iscritto, in carta semplice, indirizzata al proprio dirigente scolastico contenente la ragione per cui è richiesto il permesso e il/I giorno/i in cui sarà fruito.
Tempi di preavviso: non sono indicati dalla norma. Ciò non toglie che al fine di permettere anche una gestione il più possibile corretta dell’assenza, in sede di regolamentazione interna (regolamento di istituto o contrattazione integrativa) si stabiliscano i termini di preavviso della richiesta rispetto alla decorrenza dei permessi (es. 3 o 5 giorni).
Resta però inteso che il termine di preavviso eventualmente regolamentato non potrà comunque costituire elemento ostativo alla fruizione dei permessi qualora il dipendente, per qualsivoglia motivo, non possa rispettarlo. Per cui la richiesta può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione dei permessi o appena prima dell’inizio dell’orario di lavoro (in quest’ultimo caso la richiesta potrà essere formalizzata, in forma scritta, anche successivamente al rientro in servizio del dipendente).
Successivamente: presenta, a giustificazione dell’assenza, l’attestazione di partecipazione rilasciata dal soggetto presso il quale è stato sostenuto l’esame o si è svolta la prova concorsuale. In sostituzione dell’attestazione è possibile comprovare l’esame o la prova concorsuale con autocertificazione.
Il dirigente
Si limita ad un controllo sulla correttezza formale della domanda, non avendo alcuna possibilità di negare o modificare la fruizione di tali permessi da parte del dipendente, ma dovendosi limitare soltanto alla mera verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti dalla norma (accertarsi della presentazione da parte del dipendente dell’idonea documentazione anche autocertificata a giustificazione dell’assenza).
La norma riconosce infatti al lavoratore uno specifico diritto soggettivo alla fruizione dei permessi per concorsi o esami, senza in alcun modo prevedere, direttamente o indirettamente, alcuna possibilità del datore di lavoro pubblico di impedire, limitare o solo di ritardare l’esercizio di questo diritto, anche in presenza di particolari e rilevanti ragioni organizzative e funzionali.
L’assenza si intende per l’intera giornata lavorativa
Esame o prova che si svolge fuori dall’orario di servizio
L’ARAN ha avuto modo di precisare che non assume e non può assumere alcun rilievo l’orario di lavoro effettuato dal dipendente nella giornata di svolgimento della prova concorsuale, in quanto non viene individuata dalla clausola contrattuale, quale condizione legittimante, la circostanza della coincidenza del predetto orario con quello di effettuazione del concorso o prova.
Alla luce di quanto detto, quindi, si ritiene che non vi siano ostacoli giuridici alla concessione del permesso di cui si tratta anche nella particolare fattispecie in cui la prova di esame, ad esempio, è stabilita alle ore 16 ed il dipendente cessa la propria prestazione lavorativa in quel giorno alle ore 14.
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Permesso per concorso od esame ultima modifica: 2020-03-02T20:53:47+01:00 da