Permesso per motivi familiari o personali: il docente può assentarsi anche se il dirigente lo nega

Orizzonte_logo14 Orizzonte Scuola, 16.11.2019

– I permessi per motivi personali e familiari e le ferie allo stesso titolo possono essere negati? Cosa deve fare il docente se ciò dovesse avvenire?

Brunella scrive
Cosa succede se un docente che ha fatto regolare domanda per 7 giorni di permesso, 2 art 13 e 5 art. 15, che gli vengono negati dal DS, decide di assentarsi e partire lo stesso?Tutta la normativa letta, dice chiaramente che i giorni non sono soggetti a discrezionalità del DS e che per motivi personali e familiari, si intendono anche situazioni che attengono al benessere della persona e che non devono necessariamente essere giorni utilizzati per gravi necessità.  grazie

Permessi per motivi personali e familiari

L’art. 15, comma 2, del CCNL/2007 prevede che il docente ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

6 giorni di ferie da fruire “come“ permessi

Il secondo periodo dello stesso comma consente al personale docente – con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) – la fruizione dei sei giorni di ferie durante l’attività didattica indipendentemente dalle condizioni previste dall’art. 13, comma 9 (ferie).

Ai sensi dell’ art. 13, comma 9, le ferie richieste dal personale docente durante l’attività didattica sono concesse in subordine “alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.

Conclusioni

Dal disposto delle due norme (art. 15/2 secondo periodo e art. 13/9) si evince che se i 6 giorni di ferie sono dal personale docente richiesti come “motivi personali e familiari”, quindi producendo la documentazione necessaria anche mediante autocertificazione (così come avviene per i primi 3 giorni), tali giorni non solo devono essere attribuiti, quindi sono sottratti alla discrezionalità del dirigente, ma il personale richiedente il permesso non ha l’obbligo di accettarsi che per la sua sostituzione “non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.

Pertanto, qualora il docente esaurisca i primi 3 giorni di permesso di cui all’art. 15/2 primo periodo, ha diritto, con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) a fruire di ulteriori 6 giorni.

Detto questo e richiamata la normativa in materia posso dire a Brunella di assentarsi ugualmente, nonostante il diniego, e di impugnare poi una eventuale sanzione disciplinare comminata dal DS che, essendo in errore la prima volta reitererà così l’errore per la seconda volta andando incontro ad una sicura condanna da parte del giudice.

Una cosa infatti è cambiata negli anni e cioè che (finalmente) i docenti, una volta che si vedono negati i permessi non si limitano ad impugnare il diniego ma si assentano ugualmente ritenendo (giustamente) che il diritto sia potestativo e quindi non declinabile andando poi incontro ad una eventuale sanzione del Dirigente per “presunta” assenza ingiustificata.

Ebbene le due recentissime sentenze, entrambe a favore dei docenti, Velletri prima e Milano poi, vanno proprio in questa direzione: i docenti chiedono il permesso, il dirigente li nega, i docenti si assentano ugualmente, il dirigente commina loro la sanzione e “naturalmente” i giudici condannano il dirigente annullando ovviamente la sanzione,  riconoscendo il diritto del lavoratore a tempo indeterminato completamente sottratto alla discrezionalità del Dirigente Scolastico per cui il permesso non ha bisogno di un atto di concessione.

In conclusione assentati pure e poi aspetteremo l’ennesima sentenza da pubblicare e commentare.

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Permesso per motivi familiari o personali: il docente può assentarsi anche se il dirigente lo nega ultima modifica: 2019-11-17T05:32:28+01:00 da
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