Orizzonte Scuola, 12.12.2018
– Quale tipo di permesso può usufruire un dipendente della scuola, sia esso docente o ATA, con contratto a tempo indeterminato o con supplenza breve che sia chiamato a testimoniare in un giudizio civile o penale?
Gli articoli 225 del Codice di Procedura Civile e 132 e 133 del Codice di Procedura Penale indicano che il dipendente è obbligato a comparire davanti al giudice per la testimonianza. Tali articoli prevedono l’accompagnamento coattivo o il pagamento di somme per la mancata presentazione innanzi al giudice.
L’ARAN attraverso gli orientamenti applicativi RAL917 del 2011 e RAL_1773 del 2015, si è espressa in materia fugando ogni tipo di dubbio a tal riguardo.
L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni dà delle indicazioni partendo dal tipo di testimonianza.
Se il dipendente è chiamato a testimoniare per una pubblica amministrazione è considerato a tutti gli effetti in servizio. Può usufruire, senza l’obbligo di dover recuperare, di un permesso orario o dell’intera giornata e non dovrà effettuare nessuna richiesta di permesso.
Se, invece, il dipendente non è chiamato a testimoniare per favore o per conto di pubblica amministrazione, ma in un normale processo civile o penale sarà costretto a ricorrere ai normali permessi previsti dal CCNL.
Il contratto, però, non annovera tra le forme esistenti quella di permesso per la testimonianza in giudizio, né tantomeno i due codici prevedono permessi di questo tipo.
Il dipendente potrà, quindi, usufruire di permessi per motivi personali e familiari, ferie o permessi da recuperare.
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Permesso per testimonianza in giudizio ultima modifica: 2018-12-12T07:45:17+01:00 da