a cura del Prof. Giorgio La Placa e della Gilda di Venezia,
Care colleghe e cari colleghi insegnanti,
prima di tutto è doveroso ringraziare tutti voi impegnati quotidianamente nel contatto con gli allievi e con i colleghi, il periodo che stiamo attraversando è uno dei peggiori della storia repubblicana, ed è per questo che dobbiamo stare vicini alle nostre allieve e ai nostri allievi. Non potendolo fare fisicamente, possiamo farlo con gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione.
La Gilda degli Insegnanti ha predisposto questo Vademecum per dare delle indicazioni giuridiche a supporto dei Docenti impegnati in quest’obbligo, puramente morale e non legale, inerente la didattica a Distanza.
Il decreto legge 9/2020 stabilisce: “Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l’anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.” Pertanto l’anno è valido a prescindere che si effettui o meno la didattica a distanza.
Il decreto legge 9/2020 prosegue poi: con: “I Dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. Quindi la competenza dei Dirigenti è quella di attivare gli strumenti, a supporto della didattica, non di imporla né di “organizzarla”.
Tale indicazione è di fatto confermata anche dalla nota MIUR del 17 marzo 2020 a firma Bruschi che recita al suo incipit:
“L’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando ha reso necessari, nell’arco di pochi giorni, provvedimenti che richiedono al Dirigente scolastico, nell’ambito del più ampio esercizio delle sue prerogative, di “attivare per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. Non si tratta, voglio sottolinearlo, di un adempimento formale, perché nulla di meramente formale può essere richiesto in un frangente come questo. Occorre ritornare, al di fuori della logica dell’adempimento e della quantificazione, alle coordinate essenziali dell’azione del sistema scolastico.
Tutto ciò premesso, la didattica a distanza prevede una serie di adempimenti a cui attenersi, di competenza della Scuola e non del Docente, non ultimo l’autorizzazione al trattamento dei dati da parte dei genitori, che autorizzano all’uso dei numeri di cellulare, delle e-mail, e di qualunque altra forma di comunicazione, essendo dei minori a collegarsi. Di norma la scuola domanda l’autorizzazione in fase di iscrizione annuale. Se non lo ha fatto “le istituzioni scolastiche sono invece tenute…. ad informare gli interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679” .
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Piccolo vademecum per la didattica a distanza ultima modifica: 2020-03-21T21:09:36+01:00 da