Precari, i contratti a termine senza limite non sono più legittimi

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La Corte costituzionale ha sancito l’illegittimità della normativa che disciplina le supplenze del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario(articolo 4, commi 1 e 11, della legge 124/1999) nella parte in cui autorizza, in violazione della normativa comunitaria, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti a tempo determinato per posti vacanti e disponibili di docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata), senza che ragioni obiettive lo giustifichino.

Non è il primo intervento giurisprudenziale che interessa tale disciplina. Nel 2014, infatti, la Corte di giustizia europea, con la “sentenza Mascolo” C 2014/2401, ha dichiarato illegittima la normativa italiana sui contratti a termine nella scuola, nella parte in cui consentiva contratti a tempo determinato con docenti e personale Ata che svolgono supplenze nel settore pubblico. In particolare, è stato dichiarato illegittimo l’articolo 10, comma 4-bis, del Dlgs 368/2001 (introdotto dal decreto legge 70/2011), nella parte in cui stabiliva che la durata massima del rapporto non si applica ai contratti a tempo determinato per le supplenze.

Il nodo
Questi contratti, quindi, non avevano un limite di durata massima e potevano essere stipulati secondo le regole definite nell’articolo 4 della legge 124/1999. Tale norma stabiliva che le cattedre e i posti di insegnamento e quelli Ata effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimanevano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, dovevano essere coperti mediante supplenze annuali, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo. La Corte di giustizia europea ha annullato l’articolo 10, comma 4 bis, del Dlgs 368/2001, sostenendo che tale normativa non appariva finalizzata a coprire esigenze provvisorie, ma aveva il diverso obiettivo di far fronte a esigenze di personale permanenti e durevoli.

La decisione della Consulta
Ora la Corte costituzionale – in coerenza con la decisione del giudice comunitario – cancella quelle norme che ancora consentivano l’assunzione di supplenti e personale amministrativo senza l’indicazione di una causale di ricorso al contratto a tempo determinato. La Consulta rileva, peraltro, che la dichiarazione di illegittimità della norma ha una portata limitata, nel senso che riguarda solo il periodo in cui vigeva l’esenzione dal limite massimo di durata dei contratti a termine; a partire dalla sentenza Mascolo, i profili di illiceità della normativa nazionale rispetto al diritto comunitario sono stati rimossi. La Corte ricorda, inoltre, che l’effetto della pronuncia è ulteriormente attenuato in quanto la normativa sulla “buona scuola” (legge 107/2015) prevede, per i professori, la misura riparatoria del piano straordinario di assunzioni, mentre per quanto riguarda il personale Ata prevede, in mancanza di analoga procedura di assunzione, il risarcimento del danno.

Precari, i contratti a termine senza limite non sono più legittimi ultima modifica: 2016-07-18T07:37:47+02:00 da
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