Presa di servizio 1° settembre 2016: astensione facoltativa o aspettativa, chi può richiederla e quando

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Orizzonte Scuola,  26.8.2016

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– Dopo il nostro articolo in cui per primi abbiamo dato indicazioni precise per singoli casi sulla presa di servizio dell’1/9/2016, alcuni utenti ci scrivono sulla possibilità o meno di prendere aspettative o congedi (soprattutto parentale) con decorrenza proprio a partire da tale data.

In particolare, ce lo chiedono i docenti che hanno posticipato la presa di servizio all’1/9 avendo un contratto direttamente fino al 31/8 o comunque avendo fruito del differimento della presa di servizio per questioni lavorative.

Per tali docenti, come abbiamo già spiegato nel dettaglio, è obbligatorio assumere servizio l’1/9 perché solo con una presenza fisica a scuola in quel giorno il contratto può perfezionarsi e avere una decorrenza anche economica.

Come abbiamo più volte sottolineato in numerosi articoli sul tema, se la mancata presa di servizio non è giustificata e ritenuta valida si decade dall’impiego. Nella fattispecie si applica infatti il d.lgs. n. 297/1994, art. 436, comma 4 il quale dispone che “Decade […] dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito“.

Per tale motivo non è neanche possibile fare richiesta di qualsiasi tipologia di congedo con decorrenza 1/9 senza che la presa di servizio sia stata effettuata.

Pertanto, il docente assunto in ruolo giuridicamente l’1/9/2015 e che ha un contratto di supplenza fino al 31/8 o che fino a tale data ha differito la presa di servizio non potrà chiedere nessuna aspettativa o tipologia di congedo, neanche facendone richiesta al nuovo dirigente scolastico perché la accolga a partire dal 1° settembre, se prima non perfeziona il contratto di lavoro con la presa di servizio.

A mo’ di esempio quindi, il docente che volesse chiedere aspettativa per ricongiungimento al coniuge all’estero, o per esigenze di famiglia, o per altro lavoro, o congedo parentale o qualsiasi altro tipo di congedo, prima assume servizio e poi fa richiesta di tali aspettative e congedi.

Ricordiamo che secondo il parere dell’ufficio legale dell’USR Umbria (nella fattispecie aspettativa per altro lavoro art 18/3 CCNL/2007) è possibile la concessione dell’aspettativa contestualmente alla presa di servizio.

L’unica eccezione, come abbiamo puntualmente rilevato, è per la docente che si trovi in congedo di maternità o interdizione dal lavoro: per tale docente la presa di servizio si intende effettuata.

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Presa di servizio 1° settembre 2016: astensione facoltativa o aspettativa, chi può richiederla e quando ultima modifica: 2016-08-26T17:00:46+02:00 da
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