Privacy e scuola, come comportarsi con la pubblicazione delle foto? Occorre aggiornamento del Garante

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 Orizzonte Scuola, 23.12.2019

– Privacy e scuola, Il Garante ha aggiornato le regole (12.12.19). Atto dovuto per il cambio di scenario giuridico. Purtroppo nell’elenco è assente la questione spinosa della pubblicazione delle foto nel sito o pagine social afferenti la scuola.

Privacy e scuola, un aggiornamento necessario

Privacy e scuola era necessario un aggiornamento dopo l’entrata in vigore del GDPR ( (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali) e del Decreto attuativo (101/18) che di fatto ha aggiornato (non abrogato) il codice Privacy (D.lvo 196/03).

In questi giorni è stato pubblicato sul sito del Garante della Privacy un elenco di 15 risposte alle domande più frequenti rivolte all’Autorità.
Alcuni temi come la videosorveglianza, la ripresa di foto e video da parte dei genitori, smartphone…  sono stati già trattati in un precedente documento “Scuola a prova di Privacy”(novembre 2016). Altri, sono meglio definiti e/o aggiornati (Comunicazioni scolastiche, dati allievi diversamente abili…). Infine, sono stati inseriti nuovi temi.

Di particolare interesse, in caso di ripresa del proprio figlio all’uscita, la conferma della liceità della richiesta di una copia della carta d’identità del delegante e del delegato. Facendo riferimento al principio della responsabilità (accountability), che deve muovere ogni soggetto pubblico, il Garante ha risposto: “ è facoltà delle istituzioni scolastiche regolare e modulare tale modalità, assicurando al tempo stesso le cautele necessarie a garantire l’identificabilità dei soggetti coinvolti e che i dati eventualmente raccolti siano protetti (da accessi abusivi, rischi di perdita o manomissione) con adeguate misure di sicurezza.”

Tutte le risposte possono essere lette…

Esiste un canovaccio, un sistema di regole che consentono di portare a sintesi, a significato unitario la molteplicità delle risposte. In altri termini i dati trattati dalla scuola devono rispondere ai criteri della liceità, della non eccedenza rispetto alla finalità dell’atto specifico o istituzionale, del consenso e dell’informativa. Nulla di nuovo! Le suddette regole sono state confermate dal GDPR (679/16) e ovviamente dal D.lvo 101/18.
L’unica novità consiste nel maggior coinvolgimento del minorenne.  I riferimenti sono l’art. 8 del Nuovo regolamento europeo e l’art. 2- quinquies del Decreto attuativo.

Quest’ultimo ha italianizzato l’eta minima per esercitare il consenso e il diritto all’informativa, portandola da sedici anni (GDPR) ai quattordici anni. L’indicazione, ovviamente vale anche nei casi di autonoma gestione di alcuni dati personali (foto e video) e di azioni verso l’autorità giudiziaria in previsione dell’ammonimento (Legge 71/17 “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo).

Nell’elenco è assente un riferimento alla pubblicazione di foto e video

Tutto bene allora? Purtroppo la risposta è negativa. Nell’interessante e utile elenco è assente la spinosa tematica della liceità della pubblicazione di foto e video sul sito o pagina social afferenti la scuola.

Non se ne comprende il motivo! Era sufficiente confermare quanto già espresso nel documento “Scuola a prova di privacy” (novembre 2016): “Le istituzioni scolastiche pubbliche possono trattare solamente i dati personali necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore. Per tali trattamenti, non sono tenute a chiedere il consenso degli studenti.”

Il suddetto passaggio si basava (attenzione al tempo del verbo) sull’art. 18 del D.Lvo 196/03 (Vecchio Codice Privacy) che recitava al comma 2 e 4 ” Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici e’ consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali… Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato.”

Il tempo imperfetto che caratterizza il verbo basava è giustificato dal fatto che il D.Lvo 101/18 ha abrogato l’art. 18 del disposto 196/03. Il criterio è stato distribuito, a mio parere, in modo pulviscolare, all’interno del nuovo Codice della Privacy (2018), favorendo però una maggiore difficoltà interpretativa. L’unico riferimento esplicito  è l’art. 2 (Nuovo codice Privacy) che però fa riferimento alla comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali ” ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico

Concludendo il quadro si presenta poco chiaro, dando la possibilità a chi ha sempre sostenuto la tesi del divieto di pubblicazione di tornare alla carica, dimostrando la fondatezza del principio che se non esplicitamente previsto dalla normativa, allora non si pubblica nulla.

Occorre urgentemente una risposta chiarificatrice da parte del Garante per la Privacy.

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Privacy e scuola, come comportarsi con la pubblicazione delle foto? Occorre aggiornamento del Garante ultima modifica: 2019-12-23T07:59:38+01:00 da
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