di Paolo Pizzo, Orizzonte Scuola, 26.10.2015.
di Paolo Pizzo – Si premette che in questi casi la proroga della supplenza va effettuata includendo sempre la domenica senza a nulla rilevando l’orario settimanale del docente sostituito.
Ciò in virtù dell’art. 7/4 del DM 131/07 che recita: “ Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. “
Si noti come l’art. non faccia alcun riferimento alla tipologia di assenza del titolare (ciò che infatti rileva ai fini della proroga della supplenza è solo la continuità dell’assenza del titolare ) e includa espressamente anche il “giorno libero dall’insegnamento”.
Non dimentichiamo infatti che la continuità didattica è in primis per gli allievi.
Pertanto, se il titolare è assente fino a sabato per tipologia A (es. malattia) e si riassenta da lunedì per tipologia B (es. congedo parentale), al supplente già in servizio fino sabato va effettuata la proroga della supplenza includendo economicamente e giuridicamente anche la domenica.
Stessa cosa se l’assenza del titolare arriva fino a venerdì avendo la giornata del sabato come “libera”.