di Fabrizio De Angelis, La Tecnica della scuola, 13.6.2018
– La normativa sui permessi del personale della scuola non è affatto mutata con il rinnovo del contratto scuola. Pertanto, i permessi retribuiti restano inalterati e a disposizione del personale scolastico. Dal momento che arrivano diversi quesiti in merito ai permessi da usufruire in caso di lutto, vediamo di riassumere la normativa di riferimento.
Quando spetta il permesso per lutto
Pertanto, come riporta il CCNL scuola 2016-2018 per quanto non espressamente previsto dal suddetto CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore. Ne consegue che non essendoci le specifiche norme riguardanti i permessi retribuiti, restano in pieno vigore le norme previste dall’art.15 del CCNL scuola 2006/2009.
Un lettore ci chiede in quali casi il personale scolastico ha diritto ad usufruire dei permessi per lutto.
In via preliminare bisogna innanzitutto dire che i lavoratori della scuola hanno diritto a 3 giorni di permesso per lutto in caso di perdita:
- del coniuge;
- di parenti di primo grado (genitori e figli)
- parenti di secondo grado (nonni, fratelli e nipoti)
- affini di primo grado (suoceri, nuore e generi)
- soggetto componente la famiglia anagrafica o di convivente stabile
3 giorni per ogni singolo lutto
Bisogna anche evidenziare che il diritto ai 3 giorni si riferisce ad ogni singolo evento luttuoso che dovesse avvenire nel corso dell’anno scolastico. Questo vuol dire che, se sfortunatamente il lavoratore dovesse subire più perdite nello stesso anno scolastico, ogni lutto varrà al dipendente 3 giorni di permesso. Tali giorni, possono essere fruiti anche in modo non continuativo.
Sul tema l’ARAN ha affermato che: “l’espressione “evento o occasione” deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il “dies a quo” dello stesso. Quest’ultimo si affida ad evidenti ragioni di buon senso da riferire, comunque, alla volontà dell’interessato che, per motivi organizzativi che attengono alla sfera di personali decisioni, potrà differirne la fruizione in un periodo di tempo ragionevolmente congruo rispetto all’evento”.
Non decide il DS
Con la conferma in toto dell’istituto dei permessi del personale scolastico, resta pertanto inalterata anche la non discrezionalità del dirigente scolastico per tutti i permessi retribuiti: infatti, il preside non deve concedere i permessi al personale scolastico, ma prendere atto della richiesta e procedere alla sostituzione del dipendente in permesso. Quindi, si tratta di un diritto del dipendente e non di concessione del preside. Purtroppo, non di rado, ci viene segnalato che alcuni dirigenti scolastici non rispettano tali semplici dettami presenti nel contratto nazionale di categoria.
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