di Vittorio Spinelli, PensioniOggi, 18.2.2019
Quota 100 e opzione donna con cristallizzazione del diritto a pensione. Cioè chi ha maturato o maturato i requisiti previsti dal DL 4/2019 in tempo utile potrà esercitare il diritto a pensione anche successivamente al periodo di sperimentazione, senza rischiare di perdere questa importante opportunità.
Come noto il DL 4/2019 ha introdotto da quest’anno in via sperimentale, limitatamente cioè al triennio 2019/2021 la facoltà di andare in pensione prima maturando, appunto, «quota 100» con la somma di età (non inferiore ai 62 anni) e contributi (almeno 38 anni). Proprio in quanto sperimentale, quota 100 sarà spendibile entro il 31 dicembre 2021, termine entro cui occorre maturare sia l’età e sia i contributi per garantirsi il diritto al pensionamento anticipato. L’articolo 14, co. 1 dispone che non importa che entro la stessa data venga anche esercitato il diritto (cioè sia fatta la domanda di pensionamento): i lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della c.d. finestra mobile. In sostanza cristallizzando il diritto a pensione. La norma precisa, inoltre, che il requisito d’età (come detto pari a 62 anni almeno) non è adeguato agli incrementi della speranza di vita; ciò vale, in particolare, per l’ultimo anno di vigenza di quota 100, il 2021, poiché dal 1° gennaio di quest’anno è programmato un nuovo incremento.
Si immagini l’ipotesi di Fabrizio, un lavoratore che avrà 62 anni e 38 anni di contributi il 15 dicembre 2021. Considerando la finestra mobile trimestrale la decorrenza del primo rateo di pensione è prevista per il 1° aprile 2022, dopo il termine della sperimentazione. Fabrizio può decidere di pensionarsi il 1° aprile 2022 oppure in qualsiasi momento successivo alla predetta data avendo perfezionato i requisiti entro il 2021. Si tratta di una precisazione importante perchè talvolta, considerando l’impossibilità di cumulare redditi da lavoro con la pensione sino al 67° anno di età, molti lavoratori potrebbero avere interesse a ritardare la data di pensionamento con quota 100.
Cristallizzazione anche per le donne
La medesima disposizione è prevista anche con riferimento alle nuove coorti di lavoratrici interessate all’opzione donna. In questo caso l’articolo 16 del DL 4/2019 ha prorogato la sperimentazione dell’opzione di cui alla legge 243/04 alle lavoratrici nate entro il 31 dicembre 1960 (1959 le autonome) che hanno raggiunto i 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2018 (qui i dettagli). Ebbene anche costoro potranno esercitare l’opzione in un qualunque momento successivo all’apertura della finestra mobile, in questo caso pari a 12 mesi per le dipendenti e a 18 mesi per le autonome. Si pensi al caso di Elisa, una lavoratrice dipendente del settore privato nata nel marzo 1960. A seguito del DL 4/2019 la prima decorrenza della pensione con opzione donna risulterebbe fissata al 1° aprile 2019. Questa data, tuttavia, non va intesa in modo rigido: Elisa potrà esercitare l’opzione anche in una qualsiasi data successiva al 1° aprile 2019.
.
.
Legg
.
.
Legg
.
.
Legg