di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 17.4.2019
– L’INPS ha pubblicato una serie di quesiti e relative risposte sulle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Ne riportiamo di seguito alcuni:
Pensione quota 100
Titolari di trattamento pensionistico tabellare o di pensione di guerra
Quesito
Possibilità per i titolari di un trattamento pensionistico tabellare o di una pensione di guerra di conseguire la pensione quota 100 anche con il cumulo dei periodi assicurativi.
Chiarimento
I titolari di un trattamento pensionistico tabellare, conseguito durante il servizio di leva, e i titolari di una pensione di guerra, a qualunque titolo conseguita, possono accedere alla pensione quota 100 anche cumulando i periodi assicurativi.
Verifica del requisito contributivo dei 35 anni utili per la pensione di anzianità
Quesito
Possibilità, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo dei 35 anni utili per il diritto alla pensione di anzianità, di valorizzare la contribuzione accreditata durante i periodi di percezione dell’indennità di nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) ovvero di valorizzare la contribuzione versata o accreditata presso tutte le forme previdenziali in caso di cumulo dei periodi assicurativi.
Chiarimento
La contribuzione accreditata durante i periodi di percezione dell’indennità di nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) è utile per il perfezionamento del requisito contributivo dei 38 anni, ma non anche per il perfezionamento del requisito contributivo dei 35 anni utili per la pensione di anzianità. Infatti, ai fini del perfezionamento di tale ultimo requisito non sono utili i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati (ad esempio, periodi di percezione dell’indennità di ASpI, di Mini-ASpI, etc.).
In caso di pensione con il cumulo dei periodi assicurativi, il requisito dei 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati deve essere verificato tenendo conto di tutta la contribuzione versata o accreditata presso le forme previdenziali interessate al cumulo dei periodi assicurativi (ad esempio, un soggetto con 35 anni di contribuzione presso il FPLD, di cui 3 anni relativi a periodi di malattia e NASpI, e successivi 3 anni di contribuzione presso la CTPS, ha perfezionato il requisito contributivo per la pensione quota 100 con il cumulo dei periodi assicurativi, avendo maturato 38 anni di contributi, di cui 35 anni – 32 anni presso il FPLD e 3 anni presso la CTPS – utili per la pensione di anzianità al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione).
Opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione
Quesito
Possibilità di cumulare i periodi assicurativi e contestualmente optare per il sistema di calcolo contributivo della pensione quota 100 anche in una sola delle gestioni interessate al cumulo.
Chiarimento
Ai fini dell’esercizio della facoltà di opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione quota 100 con il cumulo dei periodi assicurativi, occorre che l’interessato, in possesso dei prescritti requisiti (meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e 15 anni di contributi, di cui almeno 5 anni dal 1996) presso ciascuna gestione interessata al cumulo, eserciti la facoltà di opzione in tutte le predette gestioni interessate al cumulo.
Titolari di indennità c.d. APE sociale
Quesito
Possibilità per i titolari di indennità c.d. APE sociale di accedere alla pensione quota 100.
Chiarimento
L’APE sociale è incompatibile con la titolarità di una pensione diretta conseguita in Italia o all’estero. Come chiarito al paragrafo 8 della circolare n. 100/2017 “nelle ipotesi in cui il soggetto – beneficiario di APE sociale – divenga titolare di un trattamento pensionistico diretto l’indennità è revocata dalla data di decorrenza della pensione”. Ciò posto, il titolare di c.d. APE sociale può conseguire la pensione quota 100, ma dalla decorrenza effettiva della suddetta pensione non può più percepire l’indennità c.d. APE sociale.
Titolari di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE)
Quesito
Possibilità per i titolari di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) di accedere alla pensione quota 100.
Chiarimento
L’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) è incompatibile con la percezione della pensione quota 100. Qualora nella fase di erogazione dell’APE il beneficiario presenti domanda di pensione quota 100, trovano applicazione le disposizioni di cui ai paragrafi 6 e 8 della circolare n. 28/2018.
Soggetti che hanno maturato i requisiti per il diritto ad altro trattamento pensionistico
Quesito
Possibilità di accedere alla pensione quota 100 anche se, precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione, l’interessato ha maturato il diritto ad altra prestazione pensionistica.
Chiarimento
L’interessato può conseguire la pensione quota 100 anche se, precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione, ha maturato il diritto ad altra prestazione pensionistica.
Maggiorazioni delle anzianità contributive e rivalutazioni dei periodi di lavoro
Quesito
Possibilità di applicare le disposizioni in materia di maggiorazione dell’anzianità contributiva e di rivalutazione dei periodi di lavoro ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per il diritto alla pensione quota 100.
Chiarimento
Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 si applicano tutte le disposizioni, tempo per tempo vigenti, in materia di maggiorazione dell’anzianità contributiva (ad esempio, non vedenti, invalidi in misura superiore al 74%, etc.) e rivalutazione dei periodi di lavoro (ad esempio, lavoro svolto con esposizione all’amianto, etc.) per il conseguimento della pensione anticipata.
Valutazione dell’anzianità contributiva per il conseguimento della pensione quota 100 calcolata con il sistema contributivo
Quesito
Valutazione dell’anzianità contributiva ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 38 anni richiesto per il conseguimento della pensione quota 100 calcolata con il sistema contributivo.
Chiarimento
Ai fini del computo dell’anzianità contributiva di 38 anni, richiesta per il conseguimento della pensione quota 100 calcolata con il sistema contributivo, trova applicazione l’articolo 1, comma 7, della legge n. 335/1995. Pertanto, ai fini del computo della predetta anzianità contributiva:
– non concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi;
– la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5;
– è valorizzata la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati (ad esempio, periodi di percezione dell’indennità di ASpI, di Mini-ASpI, etc.).
Pensione cd. Opzione donna
Requisito contributivo
Quesito
Possibilità di valorizzare, ai fini dell’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna, la contribuzione figurativa accreditata per periodi di malattia e disoccupazione o equiparati (ad esempio, NASPI, ASpI, Mini-ASpI, etc.). Possibilità di perfezionare il requisito contributivo di 35 anni con il cumulo dei periodi assicurativi.
Chiarimento
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 35 anni sono utili i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione o equiparati (ad esempio, NASpI, ASpI, Mini-ASpI, etc.), tenuto conto che per dette lavoratrici l’applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo. Ai predetti fini, non è possibile cumulare i periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1 del D.lgs n. 184/1997, dell’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228/2012 e dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019.
Lavoratrici che hanno maturato il diritto ad altro trattamento pensionistico
Quesito
Possibilità, per le lavoratrici che hanno maturato il diritto ad altro trattamento pensionistico, in base ai requisiti tempo per tempo vigenti, di conseguire la pensione, al ricorrere dei prescritti requisiti, optando per il sistema di calcolo contributivo della pensione ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019.
Chiarimento
Le lavoratrici che hanno maturato il diritto ad altro trattamento pensionistico, in base ai requisiti tempo per tempo vigenti, possono conseguire la pensione, al ricorrere dei prescritti requisiti, optando per il sistema di calcolo contributivo ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019. La domanda di pensione, recante la scelta della lavoratrice di optare per il sistema di calcolo contributivo della pensione, può essere oggetto di rinuncia secondo i criteri di carattere generale (cfr. la circolare n. 53585/15 del 22 gennaio 1982).
Pensione anticipata
Contribuzione versata o accreditata durante il periodo di apertura della c.d. finestra
Quesito
Possibilità di valorizzare, ai fini del conseguimento della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, la contribuzione eventualmente versata o accreditata durante il periodo di apertura della c.d. finestra ovvero di intraprendere, durante tale periodo, un nuovo rapporto di lavoro dipendente.
Chiarimento
Ai fini della liquidazione della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, è valorizzata tutta la contribuzione versata e/o accreditata precedentemente la data di decorrenza della pensione, secondo le regole vigenti presso la gestione a carico della quale è liquidata la pensione stessa. Lo svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di apertura della c.d. finestra non osta alla liquidazione della pensione previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Pensione anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi
Quesito
Applicabilità della finestra trimestrale di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, anche ai fini del conseguimento della pensione anticipata liquidata con il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228/2012.
Chiarimento
Stante il rinvio operato dall’articolo 1, comma 239, della legge n. 228/2012, all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e per effetto di quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019, la pensione anticipata in cumulo ai sensi della legge n. 228/2012 si consegue – su domanda e previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente – dal 1° aprile 2019, per i soggetti che hanno perfezionato, dal 1° al 29 gennaio 2019, il requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi, per gli uomini, e di 41 anni e 10 mesi, per le donne, ovvero decorsi 3 mesi dal perfezionamento, nel periodo compreso tra il 30 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, dei predetti requisiti contributivi. In caso di ultima iscrizione alla gestione esclusiva, relativamente al personale comparto scuola e AFAM, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del citato articolo 15.
Pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci
Quesito
Possibilità di far decorrere la c.d. finestra non dalla data di perfezionamento del requisito contributivo, ma dalla data di sussistenza delle condizioni (ad esempio, tre mesi di inoccupazione richiesti per i lavoratori disoccupati) per l’accesso alla pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci.
Chiarimento
Fermo restando che la c.d. finestra decorre dalla data di perfezionamento del requisito contributivo prescritto per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci, la decorrenza della pensione non può essere anteriore alla data di perfezionamento degli ulteriori requisiti e delle condizioni richieste dalle disposizioni in materia vigenti.
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Quota 100, Opzione donna e pensione anticipata: chiarimenti dell’INPS ultima modifica: 2019-04-18T04:49:53+02:00 da