Rientro del docente titolare dopo il 30 aprile: chiarimenti per docenti e Dirigenti scolastici

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di Paolo Pizzo,  Orizzonte Scuola  21.4.2015

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Alcuni docenti ci scrivono in merito alla possibile mancata applicazione dell’art 37 del CCNL/2007 da parte dei Dirigenti scolastici che riguarda il rientro a disposizione del titolare dopo il 30 aprile e il mantenimento del supplente fino al termine delle lezioni più gli scrutini.
Le segnalazioni che arrivano in redazione riguardano soprattutto i docenti supplenti di sostegno e il dubbio se nel calcolo dei 150/90 gg di assenza del titolare debbano o meno rientrare anche i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale/Pasqua) anche se il docente titolare ha effettuato dei rientri formali.

DOCENTI DI SOSTEGNO E RIENTRO DOPO IL 30 APRILE
L’art 37 dispone che “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”
Come si evince chiaramente dall’art. citato non c’è nessun riferimento o differenza che riguarda le classi di concorso, il posto comune o di sostegno, né tanto meno sono menzionati gli ordini di scuola.
Non potrebbe infatti essere diversamente dal momento che il fine dell’art è il riconoscimento della continuità didattica degli allievi indipendentemente se disabili o meno, se appartenenti alla scuola dell’infanzia o primaria e così via.
Non esiste quindi alcun dubbio che la norma vada applicata a tutti i docenti supplenti e in tutti gli ordini e gradi di scuola, senza operare alcuna interpretazione arbitraria.
Giova inoltre ricordare al Dirigente che il principio generale è che “Nell’applicare la legge, non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.
Pertanto invitiamo i Dirigenti ad attenersi alla norma e ad applicarla qualunque sia il posto che occupi il docente (comune o di sostegno) e di qualunque ordine di scuola si tratti.
Il DS, quindi, non può autonomamente attribuire alla norma un altro significato che risulterebbe alquanto arbitrario.

GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI (VACANZE DI NATALE E DI PASQUA)
Nei 150/90 giorni di assenza vanno ricompresi pure i periodi di sospensione delle lezioni, a nulla rilevando se il docente durante tali periodi rientri in servizio ancorché formalmente.
Infatti, l’art. 37 così come formulato nell’attuale CNNL contiene questa novità rispetto al precedente art. 34:
“Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, IVI COMPRESI I PERIODI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”.
“….per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica….”.
L’ex art. 34 è stato appositamente integrato rispetto al precedente CCNL del ’95 e riconfermato in quello attuale (ora art. 37), pertanto i periodi di sospensione delle attività didattiche sono da ricomprendere nei 150/90 gg. di assenza, ed un eventuale rientro formale del docente durante tali periodi NON INTERROMPE la continuità didattica.
In poche parole, coerentemente con ciò che accade anche con gli artt. 7/4 e 7/5 del Regolamento delle supplenze (DM 131/07), la continuità didattica, che in buona sostanza non è tanto un diritto del docente supplente quanto degli allievi, è interrotta solo con il rientro effettivo in classe del docente titolare, ma non può invece essere interrotta da un rientro formale dello stesso durante la sospensione delle lezioni perché appunto è sospesa l’attività di insegnamento (la continuità è infatti “didattica”…).
Pertanto, il diritto degli allievi nel continuare ad avere lo stesso docente è garantito appunto dal fatto che il titolare non è rientrato fisicamente in classe.
Per fare quindi un esempio, se il docente titolare rientra dopo il 30 aprile ed è stato sempre assente dall’inizio dell’anno o comunque per almeno 150 gg. (90 per le classi terminali) ma è rientrato formalmente durante le vacanze di Natale e di Pasqua (ovvero durante tali periodi non produce alcuna certificazione di assenza), il diritto del supplente a rimanere in servizio rimane intatto in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono da considerarsi compresi nell’assenza minima richiesta (150/90 gg.).

La guida

Rientro del docente titolare dopo il 30 aprile: chiarimenti per docenti e Dirigenti scolastici ultima modifica: 2015-04-23T16:28:07+02:00 da
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