Rientro in classe dopo il 30 aprile: cosa succede

Gilda Venezia

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 11.4.2023.

Gilda Venezia

I docenti che rientrano in servizio dopo l’1 maggio con un’assenza continuativa di almeno 150 giorni possono avvalersi dell’ art. 37 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009 che recita quanto segue:

Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.

Il principio è quello di garantire agli studenti (e non all’insegnante) una continuità nell’insegnamento nel caso in cui il titolare di cattedra si sia assentato per un lungo periodo, evitando in tal modo un cambiamento a fine anno che potrebbe impattare negativamente sulla serena conclusione dell’anno e sulle valutazioni.

È importante puntualizzare che i periodi di assenza comprendono anche i periodi festivi e i giorni in cui non si svolge attività didattica come ad esempio la prima settimana di gennaio.

Secondo l’art. 37 dunque il docente che ha raggiunto i 150 giorni di assenza continuativa può tornare in servizio dopo il 30 aprile, ma viene impiegato in supplenze, interventi didattico-educativi integrativi o in altri compiti pertinenti al regolare funzionamento delle attività scolastiche.

Nel frattempo il supplente in servizio fino a quel momento conclude la propria attività didattica fino alla fine dell’anno scolastico, partecipando agli scrutini e alle valutazioni finali e quindi all’eventuale esame di maturità, qualora sia stato individuato come commissario.

Quanto detto finora si applica anche nel caso in cui il docente assente abbia un contratto a tempo determinato fino al 10 giugno, 30 giugno o 31 agosto. In tal caso bisogna valutare i diversi limiti di assenza previsti per gli insegnanti a tempo determinato, i cui periodi di malattia o ferie sono calcolati diversamente rispetto ai colleghi a tempo indeterminato.

Il calcolo dei 150 giorni deve tenere conto di tutti i tipi di assenza che vengono considerati da un punto di vista legale. Sono inclusi dunque ferie, congedi, aspettative, permessi e malattie. Il calcolo dei 150 giorni procede a ritroso a partire dal giorno del rientro in servizio fino al giorno di inizio dell’assenza.

Le classi terminali dei cicli di studio – il terzo anno di scuola media e il quinto anno di scuola superiore – costituiscono un caso specifico in quanto prevedono una riduzione dei giorni di assenza da 150 a 90. Pertanto se il docente insegna su classi diverse, il computo dei giorni di assenza si effettua disgiuntamente in base alla considerazione che le classi  siano terminali o meno.
Può quindi succedere che nella classe terminale resti in cattedra il supplente, mentre sulle altre non terminali rientri il docente titolare.

Quest’ultima possibilità costituisce una circostanza del tutto regolare, nonostante l’apparente incoerenza di due docenti diversi all’interno della medesima sezione.

Qualora si verifichi l’assenza continuativa del docente titolare, con rientro dopo il 30 aprile, il contratto di lavoro del supplente va prorogato fino al naturale termine dell’anno, includendo scrutini e valutazioni.

La gestione della parte burocratica della questione attiene all’amministrazione scolastica, cui spetta il  calcolo dei giorni di assenza e il decreto di proroga tramite la segreteria scolastica.

 

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Rientro in classe dopo il 30 aprile: cosa succede ultima modifica: 2023-04-11T08:53:30+02:00 da
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