di Guido Ferrari, InfoDocenti.it, 12.2.2024.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 10/02/2024 è diventata legge la modifica a le classi di concorso. E’ bene chiarire che l’art. 5 c.2 recita: “Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, con particolare riferimento all’art. 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze”.
Questo vuol dire che se un docente o aspirante docente ha acquisito il titolo con le precedenti norme, conserva il diritto a partecipare a concorsi, procedure abilitanti, specializzazione sostegno o ad inserirsi nelle GPS.
I crediti mancanti possono essere acquisiti tramite: “corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) e tramite corsi singoli universitari o accademici. Non sono computabili i CFU e CFA conseguiti tramite la tesi di laurea o di diploma accademico.“. Viene chiarito che per ogni annualità sono necessari 12 CFU, per semestralità si intendono 6 CFU.
Qua è possibile scaricare la tabella delle nuove classi di concorso e i relativi crediti: TABELLA A
E’ stata prevista una tabella di equiparazione per le classi di concorso A01- A12 – A22 e A30 con gli esami del vecchio ordinamento
Accorpamenti
Sono previsti alcuni accorpamenti tra alcune discipline tra scuola secondaria di I e II grado, resterà però la distinzione tra ruolo nella secondaria di I e nella secondaria di II grado attraverso i codici alfanumerici della gestione informatica. Le discipline interessate sono:
- A01 e A17 che diventano A01 (Disegno e storia dell’arte nella secondaria di I e II grado)
- A12 e A22 che diventano A12 (Discipline letterarie nella secondaria di I e II grado)
- A24 e A25 che diventano A22 (Lingue e culture straniere nella secondaria di I e II grado)
- A29 e A30 che diventano A30 (Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado)
- A48 e A49 che diventano A048 (Scienze motorie e sportive nella sec. di I e II grado)
- A70 e A72 che diventano A70 (Discipline letterarie nella sec. di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia)
- A71 e A73 che diventano A71 (Discipline letterarie nella sec. di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia)
Metodologia CLIL
Viene inoltre specificato che le discipline non linguistiche possono essere insegnate con metodologia CLIL da tutti i docenti ad eccezione di quelli appartenenti alle classi di concorso A-22 (nuova), A-23, A-70 (nuova), A-78, A-79, A-83, A-84. I docenti appartenenti alle classi di concorso A-11, A-12 (nuova),
A-13, A-71 (nuova), A-74, A-75, A-77, A-80, A-81, A-82, A-85 possono insegnare con metodologia CLIL esclusivamente le discipline non linguistiche loro assegnate. I docenti della scuola secondaria di I e di
II grado che insegnano con la metodologia CLIL devono essere in possesso di:
- certificazione nella specifica lingua straniera di livello pari o superiore a C1 del QCER, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 3889, e del decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2022, n. 62, concernente i requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico;
. - attestazione di competenza metodologica CLIL, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole», ai sensi dell’art.14 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n.249, o del decreto dipartimentale 23 giugno 2022, n. 511, concernente gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell’infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolte ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di I e II grado.