di Anselmo Penna, Orizzonte Scuola 11.5.2015.
Completato nella sua versione definitiva il testo di riforma della scuola da parte della VII Commissione cultura alla Camera. Nessuna modifica al potere dei dirigenti che consente di chiamare i docenti.
Il mercato delle candidature
Secondo la definitiva riformulazione dell’articolo 7, i dirigenti, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, propongono gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti.
Anche docente non abilitato
I dirigenti potranno utilizzare il personale docente in classi di concorso diverse da quelle per le quali è abilitato, purché possegga titoli di studio, validi per l’insegnamento della disciplina, percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.
Criteri e caratteristiche degli incarichi
La proposta di incarico da parte del dirigente avviene in coerenza con il piano dell’offerta e sulla base dei seguenti criteri: a) durata triennale e rinnovabile per ulteriori cicli triennali; b) conferimento degli incarichi con modalità che valorizzino il curriculum, le esperienze e le competenze professionali, anche attraverso lo svolgimento di colloqui; c) trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti attraverso la pubblicazione sul sito Internetdell’istituzione scolastica. L’incarico è conferito con l’accettazione della proposta da parte del docente.
Cosa accade in caso di più offerte?
Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione fra quelle ricevute, fermo restando l’obbligo di accettarne almeno una.
Cosa avviene nel caso in cui i dirigenti non avviano le procedure per la chiamata?
In caso di inerzia dei dirigenti scolastici nella individuazione dei docenti, l’ufficio scolastico regionale provvede ad assegnarli d’ufficio alle istituzioni scolastiche. Provvede altresì a conferire l’incarico ai docenti non destinatari di alcuna proposta.
Utilizzo dei docenti per le supplenze
Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado d’istruzione di appartenenza.
La nomina dello staff di dirigenza
I dirigenti scolastici possono individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano nel supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. I docenti individuati costituiscono lo staff del dirigente scolastico.
Tutti gli emendamenti approvati sabato
Tutto sulla Buona scuola con il testo originale e gli emendamenti approvati
Riforma. Come funzionerà la chiamata? Dirigenti sceglieranno docenti anche senza abilitazione specifica. 10% di collaboratori ultima modifica: 2015-05-11T22:25:41+02:00 da