Lalla, Orizzonte Scuola 25.5.2015.
L’applicazione pratica del sistema “la buona scuola” per l’assegnazione alle scuole dei docenti che sono veramente necessari potrebbe incepparsi, almeno nel primo anno di organizzazione, in alcuni problemi pratici, due di questi sono l’inerzia del Dirigente Scolastico e la collocazione dei docenti che non hanno ricevuto proposte dal Dirigente Scolastico.
Ci stiamo occupando dell’art. 9 del DDL Scuola Competenze del Dirigente Scolastico.
In esso si legge che
“2. Per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire. 3. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano dell’offerta formativa di cui all’articolo 2”
Ricordiamo che nel 2015/16 la procedura riguarderà i neoimmessi in ruolo. Gli insegnanti di ruolo alla data di entrata in vigore della legge conservano infatti la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Dal 2016/17 invece il personale docente in esubero o soprannumerario è assegnato a domanda a un ambito territoriale e anche la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali. Pertanto dall’a.s. 2016/17 anche i docenti di ruolo entrano nel “calderone” delle probabili nuove regole degli ambiti territoriali.
La procedura, per l’a.s. 2015/16, dovrebbe prevedere due fasi: l’assunzione a tempo indeterminato in base allo scorrimento della graduatoria (anche su base nazionale se non ci sarà posto nella provincia delle GaE o nella regione delle GM) e poi la fase delle autocandidature ai Dirigenti Scolastici dell’ambito territoriale (provvisoriamente coincidente con la provincia) nel quale si è stati assegnati.
Il Dirigente Scolastico propone quindi gli incarichi ai docenti dell’ambito. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute.
Fin qui il sistema regge, c’è infatti l’incontro tra l’esigenza della scuola (formalizzata nel POF), le autocandidature dei docenti, la proposta del Dirigente Scolastico, l’accettazione del docente.
I casi particolari
- inerzia del Dirigente Scolastico (ossia il Dirigente Scolastico non aderisce al sistema, o non individua docenti adatti al POF della scuola che dirige tra le candidature pervenute). C’è da chiedersi quanto ciò potrà verificarsi, se forse questo non potrebbe essere anche uno dei meccanismi per disinnescare dall’interno il meccanismo.
- docenti che non hanno ricevuto proposte o che non le hanno accettate. A questo punto entra in campo l’USR (con le diramazioni provinciali), che deve trovare un accordo tra le esigenze della scuola e i curriculum dei docenti rimasti senza incarico (pur essendo già assunti a tempo indeterminato).
Il testo del DDL, nella versione votata dalla Camera, non assegna all’USR alcun criterio per eseguire l’operazione. Ci sono 10 posti scoperti di Italiano, 10 scuole che hanno bisogno di un insegnante di italiano. Quale sarà il criterio di assegnazione?
Ogni USR potrà crearsi i propri criteri? E quali? Viciniorietà alla residenza, rispetto delle riserve di legge, aver già insegnato in quella scuola, ordine di preferenza nelle autocandidature?
Ricordiamo tra l’altro che potrebbe trattarsi di scuole in cui il docente ha già inviato la propria candidatura, che non è stata accettata, nella speranza, da parte del DS, di poter avere un docente con competenze maggiormente confacenti al POF.
Resta il fatto che, in mancanza di criteri, il rischio che il sistema possa infrangersi nella fase in cui entra in campo l’USR (non si può affatto affermare, oggi, che si tratterà solo di una fase residuale).
Il rischio di “favoritismi”, per il quale si è cercato di porre tutti i paletti possibili nel DDL (commma 3 Sono assicurate trasparenza e pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti, attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell’istituzione scolastica.) potrebbe rientrare dalla finestra dell’USR se il meccanismo non verrà regolato da criteri certi, validi a livello nazionale, tali da assicurare equità tra gli aspiranti.
Il DDL Scuola presenta quindi in questa parte una grave mancanza, un bug nel quale potrebbero insinuarsi tutti i più pericolosi “mostri” della riforma scolastica targata governo Renzi.
Riforma. La chiamata dei prof. ha un bug: quali i criteri di assegnazione da parte degli USR per i docenti non scelti dai Dirigenti? ultima modifica: 2015-05-25T12:48:23+02:00 da