Riforma. Poteri preside, approvato art.9: sceglieranno docenti per incarichi triennali e i collaboratori

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Orizzonte Scuola  18.5.2015.

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L’aula della Camera ha approvato con 214 voti a favore e 100 contrari l’articolo 9 del ddl Scuola su competenze del dirigente scolastico.

Tra le maggiori novità sull’articolo 9 apportate dall’aula della Camera quella che prevede che il dirigente scolastico, nel conferire gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento “è tenuto a dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado con i docenti iscritti nel relativo ambito territoriale”. (vedi DDL Scuola. Presidi non potranno conferire incarichi a prof. parenti. Riscritto comma su trasparenza incarichi triennali )

Un altro emendamento approvato nell’aula della Camera prevede che “per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive”.

Viene previsto che tali incarichi “possono essere conferiti, nell’ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici in servizio presso il ministero dell’Istruzione anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia”.

Viene quindi autorizzata “la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio” e previsto che la percentuale del 10% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia “per i dirigenti tecnici in servizio presso il ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, è rideterminata, nell’ambito della relativa dotazione organica, per il triennio 2016-2018 in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno”.

Docenti potranno autocandidarsi, scelta rimane a Presidi
La scelta dei docenti a cui attribuire gli incarichi rimarrà in capo al solo dirigente scolastico, ma i professori potranno inviare la propria candidatura. Il dirigente, per la copertura dei posti della scuola ‘propone’ gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti.
Il preside potrà quindi utilizzare i professori in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, “purché possegga titoli di studio, percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire”.
La proposta di incarico dovrà avvenire sulla base di questi criteri:

  • durata triennale e rinnovabile per ulteriori cicli triennali;
  • “conferimento degli incarichi con modalità che valorizzino il curriculum, le esperienze e le competenze professionali, anche attraverso lo svolgimento di colloqui”;
  • trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti attraverso la pubblicazione sul sito internet della scuola.

Assegnazione e accettazione dell’incarico
L’incarico è conferito con l’accettazione della proposta da parte del docente. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione fra quelle ricevute, fermo restando l’obbligo di accettarne almeno una. In caso di inerzia dei dirigenti scolastici nella individuazione dei docenti, sarà l’Ufficio scolastico regionale a provvede ad assegnarli d’ufficio alle istituzioni scolastiche. Lo stesso Usr provvederà a conferire l’incarico ai docenti non destinatari di alcuna proposta.

Incarichi triennali. Trasparenza sui criteri
L’incarico dato ai docenti di ruolo dal dirigente scolastico avrà “durata triennale, rinnovabile, in coerenza con il piano di offerta formativa”. Nella proposta di incarico del Ds verranno “valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui”. Sarà inoltre “assicurata trasparenza e pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’istituzione scolastica”.

Supplenze fino a 10 giorni
Per quanto riguarda le supplenze, sarà sempre il dirigente a effettuare le sostituzioni dei docenti assenti – fino a 10 giorni – con personale dell’organico dell’autonomia che, “se impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado d’istruzione di appartenenza”.

In staff preside fino 10% docenti
I dirigenti scolastici potranno individuare fino al 10% di docenti che lo “coadiuvano” nel supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. I docenti individuati costituiscono lo staff del dirigente Scolastico.

Più risorse per stipendi Dirigenti Scolastici
MLN Aumento delle risorse del fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici. Con una modifica la commissione ha deciso che per quest’anno il Fondo dovrà essere incrementato di 46 milioni di euro (invece che 12 milioni, come prevede ora dal testo) e che queste risorse siano utilizzate per il triennio scolastico passato (da 2012 al 2015). E ancora: altri 14 milioni (invece che 12) vengono stanziati per l’anno scolastico 2015/2016 e 36 milioni di euro all’anno a partire dal 2016

Riforma. Poteri preside, approvato art.9: sceglieranno docenti per incarichi triennali e i collaboratori ultima modifica: 2015-05-18T22:41:12+02:00 da
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